Art. 395. 
 
  Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  per  il
periodo di tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente
di cui all'articolo 393, per gli edifici, locali, macchine,  impianti
e loro parti, preesistenti o in corso di  costruzione  alla  data  di
entrata in vigore del decreto medesimo, relativamente alle  attivita'
produttive ed ai settori industriali per i quali  ricorrono  esigenze
tecniche o di  esercizio  o  altri  motivi  eccezionali,  sempre  che
sussistano o vengano adottate idonee misure di sicurezza. 
  Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce  la  durata
della suddetta deroga, determina le attivita' produttive ed i settori
industriali per i quali si applica la  deroga  medesima  e  riconosce
l'idoneita' delle misure  di  sicurezza  necessarie  e  ne  prescrive
l'adozione. 
  Le disposizioni del presente decreto non  si  applicano,  altresi',
per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o  installati  dopo
l'entrata in  vigore  del  presente  decreto,  quando  si  tratti  di
adottare  nuovi  mezzi  o  sistemi  di  sicurezza,  di   riconosciuta
efficacia, diversi  da  quelli  prescritti  dal  decreto  stesso.  Il
riconoscimento  del  l'efficacia  dei  nuovi  mezzi  o   sistemi   e'
effettuata con decreto del Ministro per il  lavoro  e  la  previdenza
sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 
393.