Art. 395. Le disposizioni del presente decreto non si applicano per il periodo di tempo da stabilirsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 393, per gli edifici, locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, relativamente alle attivita' produttive ed ai settori industriali per i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure di sicurezza. Il predetto Ministro, col decreto, col quale stabilisce la durata della suddetta deroga, determina le attivita' produttive ed i settori industriali per i quali si applica la deroga medesima e riconosce l'idoneita' delle misure di sicurezza necessarie e ne prescrive l'adozione. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresi', per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento del l'efficacia dei nuovi mezzi o sistemi e' effettuata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393.