(CODICE CIVILE-art. 2474)
                             Art. 2474. 
 
                         (Capitale sociale). 
 
  La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore  a  lire
cinquantamila. 
 
  Le quote  di  conferimento  dei  soci  possono  essere  di  diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille. 
 
  Se la quota di conferimento e' superiore  al  minimo,  deve  essere
costituita da un ammontare multiplo di lire mille. 
 
  Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare
minimo o un multiplo di questo, la differenza deve  essere  integrata
mediante conferimento in danaro.