(CODICE CIVILE-art. 2475)
                             Art. 2475. 
 
                           (Costituzione). 
 
  La societa' deve costituirsi per atto pubblico. L'atto  costitutivo
deve indicare: 
    1) il cognome e il nome, il nome  del  padre,  il  domicilio,  la
cittadinanza e la razza di ciascun socio; 
    2) la denominazione, la sede della societa' e le  eventuali  sedi
secondarie; 
    3) l'oggetto sociale; 
    4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 
    5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni
e dei crediti conferiti; 
    6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti; 
    7) il numero degli amministratori  e  i  loro  poteri,  indicando
quali tra essi hanno la rappresentanza della societa'; 
    8) il numero dei  componenti  del  collegio  sindacale  nei  casi
previsti dall'art. 2488; 
    9) la durata della societa'. 
 
  Si  applicano  alla  societa'   a   responsabilita'   limitata   le
disposizioni degli articoli 2328,  ultimo  comma,  2329,  2330,  2331
primo e secondo comma, 2332 e 2341.