Art. 396. Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facolta' di concedere alle singole ditte che ne facciano apposita richiesta deroghe temporanee per la attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in impianti o in macchine preesistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione delle norme stesse, per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure di prevenzione o idonei dispositivi di sicurezza.