Art. 396. 
 
  Gli Ispettorati del lavoro competenti per territorio hanno facolta'
di concedere alle singole ditte che ne  facciano  apposita  richiesta
deroghe  temporanee  per  la  attuazione  di  determinate  norme  del
presente decreto, quando non sia possibile in impianti o in  macchine
preesistenti alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
l'applicazione delle norme stesse, per riconosciute esigenze tecniche
o di esercizio o per altri motivi eccezionali,  e  sempre  che  siano
adottate opportune misure di  prevenzione  o  idonei  dispositivi  di
sicurezza.