(CODICE CIVILE-art. 2477)
                             Art. 2477. 
 
                  (Mancato pagamento delle quote). 
 
  Se il socio  non  esegue  il  pagamento  della  quota  nel  termine
prescritto, gli amministratori possono diffidare il socio  moroso  ad
eseguirlo nel termine di trenta giorni. 
 
  Decorso inutilmente  questo  termine,  gli  amministratori  possono
vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per  il
valore  risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato.  I  soci  hanno
diritto di preferenza  nell'acquisto.  In  mancanza  di  offerte  per
l'acquisto, la quota e' venduta all'incanto. 
 
  Se la vendita non puo' aver luogo per mancanza di  compratori,  gli
amministratori possono  escludere  il  socio,  trattenendo  le  somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale  deve
essere ridotto in misura corrispondente. 
 
  Il socio in mora nei versamenti non puo' esercitare il  diritto  di
voto.