(CODICE CIVILE-art. 2479)
                             Art. 2479. 
 
                    (Trasferimento della quota). 
 
  Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e  per  successione  a
causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. 
 
  Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla societa' dal
momento dell'iscrizione nel libro dei soci. 
 
  L'iscrizione  del  trasferimento  puo'  aver  luogo  su   richiesta
dell'alienante o dell'acquirente verso esibizione del titolo  da  cui
risulta il trasferimento, ovvero mediante dichiarazione nel libro dei
soci sottoscritta dall'alienante e dall'acquirente e controfirmata da
un amministratore.