(CODICE CIVILE-art. 2480)
                             Art. 2480. 
 
                    (Espropriazione della quota). 
 
  La quota puo' formare oggetto di espropriazione. 
 
  L'ordinanza del giudice che dispone la  vendita  della  quota  deve
essere notificata alla societa' a cura del creditore. 
 
  Se la quota non e' liberamente  trasferibile  e  il  creditore,  il
debitore e la societa' non si accordano  sulla  vendita  della  quota
stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita  e'  priva  di
effetto se,  entro  dieci  giorni  dall'aggiudicazione,  la  societa'
presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. 
 
  Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di
fallimento di un socio.