Art. 2480. (Espropriazione della quota). La quota puo' formare oggetto di espropriazione. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla societa' a cura del creditore. Se la quota non e' liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la societa' non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita e' priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la societa' presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio.