(CODICE CIVILE-art. 2481)
                             Art. 2481. 
 
  (Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti). 
 
  Nel  caso  di  cessione  della  quota  l'alienante   e'   obbligato
solidalmente con  l'acquirente,  per  il  periodo  di  tre  anni  dal
trasferimento, per i versamenti ancora dovuti. 
 
  Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non  quando
la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.