Art. 2481. (Responsabilita' dell'alienante per i versamenti ancora dovuti). Nel caso di cessione della quota l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.