Art. 2482. (Divisibilita' della quota). Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purche' siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2474. Se una quota sociale diventa proprieta' comune di piu' persone, si applica l'art. 2347.