(CODICE CIVILE-art. 2482)
                             Art. 2482. 
 
                    (Divisibilita' della quota). 
 
  Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le  quote  sono
divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione,
purche' siano osservate le disposizioni del  secondo  e  terzo  comma
dell'art. 2474. 
 
  Se una quota sociale diventa proprieta' comune di piu' persone,  si
applica l'art. 2347.