Articolo 218
                     Annotazione della quietanza

1.  Il  tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul
mandato  o  su  documentazione meccanografica da consegnare all'ente,
unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di
qualsiasi  operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova
documentale.