Art. 100
(Dati relativi ad attivita' di studio e ricerca)
1. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la
collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti
pubblici, ivi comprese le universita' e gli enti di ricerca, possono
con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati
e per via telematica, dati relativi ad attivita' di studio e di
ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi,
ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli
sensibili o giudiziari.
2. Resta fermo il diritto dell'interessato di opporsi per motivi
legittimi ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a).
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti
amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. I dati di cui al presente articolo possono essere
successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono
comunicati o diffusi.
Nota all'art. 100:
- Sulla legge 7 agosto 1990, n. 241, vedi in nota
all'art. 59.