Art. 67. Attivita' in regime di stabilimento 1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative all'adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 63, 64, 65 e 66, avuto comunque riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione.