ART. 167
                     (usi agricoli delle acque)

   1.  Nei  periodi  di  siccita' e comunque nei casi di scarsita' di
risorse  idriche,  durante  i quali si procede alla regolazione delle
derivazioni  in  atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano,
la   priorita'   dell'uso   agricolo   ivi  compresa  l'attivita'  di
acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.
   2.  Nell'ipotesi  in  cui, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, si
proceda   alla   regolazione   delle  derivazioni,  l'amministrazione
competente,   sentiti   i  soggetti  titolari  delle  concessioni  di
derivazione, assume i relativi provvedimenti.
   3.  La  raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio
di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera.
   4.  La  raccolta  di  cui  al  comma  3  non  richiede  licenza  o
concessione  di  derivazione  di acque; la realizzazione dei relativi
manufatti  e'  regolata  dalle  leggi  in  materia  di  edilizia,  di
costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre
leggi speciali.
   5.  L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici,
come  definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti  elettrici,
approvato  con  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,  resta
disciplinata  dalla  medesima  disposizione,  purche' non comprometta
l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente
decreto.
 
          Note all'art. 167:
              - La  legge  5  febbraio  1992,  n. 102, recante «Norme
          concernenti  l'attivita'  di  acquicoltura»,  e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992.
              -  L'art.  93  del  regio  decreto 11 dicembre 1933, n.
          1775,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni di legge
          sulle   acque   e  impianti  elettrici»,  pubblicato  nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.  5  dell'8 gennaio  1934,  e'  il
          seguente:
              «Art.  93.  -  Il proprietario di un fondo, anche nelle
          zone  soggette  a  tutela della pubblica amministrazione, a
          norma  degli  articoli seguenti,  ha  facolta', per gli usi
          domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente. anche con
          mezzi  meccanici,  le  acque  sotterranee  nel  suo  fondo,
          purche'  osservi  le distanze e le cautele prescritte dalla
          legge.
              Sono  compresi  negli  usi domestici l'innaffiamento di
          giardini  ed  orti inservienti direttamente al proprietario
          ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.».