ART. 168
     (utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico)

   1.  Tenuto conto dei principi di cui alla parte terza del presente
decreto e del piano energetico nazionale, nonche' degli indirizzi per
gli  usi  plurimi  delle risorse idriche, il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio,  di  concerto  con  il Ministro delle
attivita'  produttive,  sentite  le  Autorita'  di bacino, nonche' le
regioni e le province autonome, disciplina, senza che cio' possa dare
luogo  alla  corresponsione  di  indennizzi  da  parte della pubblica
amministrazione,  fatta  salva la corrispondente riduzione del canone
di concessione:
    a)la  produzione  al  fine  della  cessione  di  acqua  dissalata
conseguita   nei   cicli  di  produzione  delle  centrali  elettriche
costiere;
    b)l'utilizzazione  dell'acqua  invasata a scopi idroelettrici per
fronteggiare situazioni di emergenza idrica;
    c)la  difesa  e la bonifica per la salvaguardia della quantita' e
della qualita' delle acque dei serbatoi ad uso idroelettrico.