Art. 227. 
Termini di ricezione delle domande di partecipazione e  di  ricezione
                            delle offerte 
                    (art. 45, direttiva 2004/17, 
                    Art. 17, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Nel  fissare  i  termini  per  la  ricezione  delle  domande  di
partecipazione e delle offerte, gli enti aggiudicatori tengono  conto
in particolare della complessita' dell'appalto e del tempo necessario
per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti  dal
presente articolo. 
  2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle
offerte e' di cinquantadue giorni  dalla  data  di  trasmissione  del
bando di gara. 
  3. Nelle procedure ristrette, in quelle negoziate precedute da  una
gara e nel dialogo competitivo si applicano le seguenti disposizioni: 
    a) il termine per la ricezione delle domande  di  partecipazione,
in risposta a un bando pubblicato ai sensi dell'articolo  224,  comma
1, lettera c), o  a  un  invito  degli  enti  aggiudicatori  a  norma
dell'articolo 226, comma 5, e' di  almeno  trentasette  giorni  dalla
data di trasmissione dell'avviso o dell'invito, e non  puo'  comunque
essere inferiore a ventidue giorni se l'avviso o bando e'  pubblicato
con mezzi diversi da quello elettronico  o  dal  fax,  o  a  quindici
giorni, se l'avviso o bando viene pubblicato con tali mezzi; 
    b) il termine per la ricezione delle offerte puo' essere  fissato
di concerto tra  l'ente  aggiudicatore  e  i  candidati  selezionati,
purche' tutti i candidati  dispongano  di  un  termine  identico  per
redigere e presentare le loro offerte; 
    c) se e' impossibile pervenire a un accordo sul  termine  per  la
ricezione delle offerte, l'ente aggiudicatore fissa un termine che e'
di almeno ventiquattro giorni e comunque non inferiore a dieci giorni
dalla data dell'invito successivo a presentare un'offerta. 
  4. Se gli enti aggiudicatori hanno pubblicato un  avviso  periodico
indicativo  di  cui  all'articolo  223,  comma  1,   in   conformita'
all'allegato X, il termine minimo  per  la  ricezione  delle  offerte
nella procedura aperta e' di almeno trentasei giorni e  comunque  non
inferiore  a  ventidue  giorni  a  decorrere  dalla  data  di   invio
dell'avviso. Tali termini  ridotti  sono  ammessi  a  condizione  che
l'avviso  periodico  indicativo  contenga,  oltre  alle  informazioni
richieste  nell'allegato  XV  A,  parte  I,  tutte  le   informazioni
richieste nell'allegato XV A, parte II, sempreche' dette informazioni
siano disponibili al momento della pubblicazione  dell'avviso  e  che
l'avviso  sia  stato  inviato  alla   pubblicazione   non   meno   di
cinquantadue giorni e non oltre  dodici  mesi  prima  della  data  di
trasmissione del bando di gara di  cui  all'articolo  224,  comma  1,
lettera c). 
  5. Qualora gli avvisi e i bandi siano redatti e trasmessi  per  via
elettronica  secondo  il  formato  e  le  modalita'  di  trasmissione
precisati nell'allegato X, punto 3, i termini per la ricezione  delle
domande di partecipazione alle procedure ristrette e negoziate, e per
la ricezione delle offerte nelle  procedure  aperte,  possono  essere
ridotti di sette giorni. 
  6. Tranne nel caso di un termine fissato consensualmente secondo il
comma 3, lettera b), e' possibile un'ulteriore  riduzione  di  cinque
giorni dei termini per la ricezione  delle  offerte  nelle  procedure
aperte, ristrette e  negoziate  quando  l'ente  aggiudicatore  offre,
dalla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indice la gara, ai
sensi dell'allegato X, un accesso libero, diretto e completo per  via
elettronica  al  capitolato   d'oneri   e   a   qualsiasi   documento
complementare.  Nell'avviso  deve  essere  indicato  il  profilo   di
committente presso il quale la documentazione e' accessibile. 
  7. Nel caso delle  procedure  aperte,  l'effetto  cumulativo  delle
riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo
ad un termine per la ricezione delle  offerte  inferiore  a  quindici
giorni dalla data di invio del bando di gara. Se, tuttavia, il  bando
di gara non viene trasmesso  mediante  fax  o  per  via  elettronica,
l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai paragrafi 4, 5  e  6
non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle
offerte in una procedura aperta inferiore  a  ventidue  giorni  dalla
data di invio del bando di gara. 
  8. L'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e  6
non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione della
domanda di partecipazione, in risposta a un bando pubblicato a  norma
dell'articolo 224, comma 1, lettera c) o  in  risposta  a  un  invito
degli  enti  aggiudicatori  a  norma  dell'articolo  226,  comma   5,
inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione  del  bando  o
dell'invito. Nel caso di procedure ristrette o  negoziate,  e  tranne
nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del  comma  3,
lettera b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4,
5 e 6 non puo' in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione
delle offerte inferiore a  dieci  giorni  dalla  data  dell'invito  a
presentare un'offerta. 
  9. Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i  documenti
o le informazioni complementari, seppure richiesti  in  tempo  utile,
non siano stati forniti entro i termini di cui  agli  articoli  71  e
226, comma 3, o qualora le offerte possano essere  formulate  solo  a
seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione  in  loco  di
documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la  ricezione
delle offerte, sono prorogati in proporzione, tranne nel caso  di  un
termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera  b),
in  modo  che  tutti  gli  operatori  economici  interessati  possano
prendere  conoscenza  di  tutte  le  informazioni   necessarie   alla
preparazione delle offerte. 
  10. L'allegato XIX contiene una tabella riepilogativa  dei  termini
previsti dal presente articolo.