Art. 173.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
    a) videoterminale:   uno   schermo   alfanumerico   o  grafico  a
prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
    b) posto  di  lavoro:  l'insieme  che  comprende  le attrezzature
munite  di  videoterminale,  eventualmente  con tastiera ovvero altro
sistema  di  immissione  dati,  incluso  il  mouse,  il  software per
l'interfaccia    uomo-macchina,    gli    accessori   opzionali,   le
apparecchiature   connesse,   comprendenti   l'unita'  a  dischi,  il
telefono,  il  modem,  la  stampante, il supporto per i documenti, la
sedia,   il   piano   di   lavoro,   nonche'   l'ambiente  di  lavoro
immediatamente circostante;
    c) lavoratore:  il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita
di  videoterminali,  in  modo  sistematico  o abituale, per venti ore
settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.