Art. 206 
            Servizio per le emergenze di salute pubblica 
 
1.  Gli  organi  della  Sanita'  militare  collaborano,   nell'ambito
dell'attivita' di  contrasto  delle  emergenze  di  salute  pubblica,
legate prevalentemente alle  malattie  infettive  e  diffusive  e  al
bioterrorismo, e della prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
e le malattie degli animali, con: 
a) il Centro nazionale  per  la  prevenzione  e  il  controllo  delle
malattie con analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati
alle malattie infettive e diffusive  e  al  bioterrorismo,  ai  sensi
dell'articolo 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n.  81,  convertito
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; 
b) il Centro nazionale di  lotta  ed  emergenza  contro  le  malattie
animali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre  2005,
n. 202, convertito, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. 
 
          Note all'art. 206:
             - Il testo dell'art. 1, del decreto-legge 29 marzo 2004,
          n.  81  (Interventi  urgenti per fronteggiare situazioni di
          pericolo per la salute pubblica), convertito dalla legge 26
          maggio  2004,  n.  138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 31 marzo 2004, n. 76, e' il seguente:
             «Art.  1.  -  1.  Al fine di contrastare le emergenze di
          salute   pubblica   legate  prevalentemente  alle  malattie
          infettive e diffusive ed al bioterrorismo, sono adottate le
          seguenti misure:
              a)  e'  istituito  presso  il Ministero della salute il
          Centro  nazionale  per  la prevenzione e il controllo delle
          malattie  con  analisi  e  gestione dei rischi, previamente
          quelli  legati  alle  malattie  infettive  e diffusive e al
          bioterrorismo,  che opera in coordinamento con le strutture
          regionali  attraverso  convenzioni con l'Istituto superiore
          di  sanita',  con l'Istituto superiore per la prevenzione e
          la   sicurezza   del  lavoro  (ISPESL),  con  gli  Istituti
          zooprofilattici  sperimentali,  con le universita', con gli
          istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e con
          altre  strutture  di  assistenza  e  di ricerca pubbliche e
          private,  nonche' con gli organi della sanita' militare. Il
          Centro  opera  con  modalita' e in base a programmi annuali
          approvati  con  decreto  del  Ministro  della  salute.  Per
          l'attivita'  e il funzionamento del Centro, ivi comprese le
          spese   per  il  personale,  e'  autorizzata  la  spesa  di
          32.650.000 euro per l'anno 2004, 25.450.000 euro per l'anno
          2005 e 31.900.000 euro a decorrere dall'anno 2006;
              b)  e'  istituito  un Istituto di riferimento nazionale
          specifico  sulla  genetica  molecolare  e  su altre moderne
          metodiche  di  rilevazione  e  di  diagnosi,  collegato con
          l'Istituto   superiore   di  sanita'  e  altre  istituzioni
          scientifiche  nazionali  ed  internazionali,  con  sede  in
          Milano,  presso  l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione
          «Istituto  nazionale  di  genetica molecolare - INGM»; sono
          autorizzate le seguenti spese:
               1) la spesa di euro 7.028.000 per l'anno 2004, di euro
          6.508.000  per  l'anno 2005 e di euro 6.702.000 a decorrere
          dall'anno 2006, finalizzata al funzionamento e alla ricerca
          in  base  a un programma approvato con decreto del Ministro
          della  salute,  nonche',  per  quanto  di  pertinenza dello
          Stato,    al   rimborso   delle   spese   di   costituzione
          dell'Istituto medesimo;
               2)  la spesa di euro 5.000.000 per l'anno 2004 per gli
          interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede
          dell'Istituto,  nonche'  per  le attrezzature del medesimo,
          previa  presentazione  dei  relativi  progetti al Ministero
          della salute;
              c)  per  procedere  alla  realizzazione  di progetti di
          ricerca  in  collaborazione  con gli Stati Uniti d'America,
          relativi   alla   acquisizione   di   conoscenze  altamente
          innovative,  al  fine della tutela della salute nei settori
          dell'oncologia,  delle malattie rare e del bioterrorismo e'
          autorizzata  la  spesa  di 12.945.000 euro per l'anno 2004,
          12.585.000  euro  per  l'anno  2005  e  12.720.000 euro per
          l'anno  2006. Tali progetti saranno individuati con decreto
          del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano.».
             -  Il  testo  dell'art.  1  del decreto-legge 1° ottobre
          2005,   n.   202   (Misure   urgenti   per  la  prevenzione
          dell'influenza  aviaria),  convertito,  con  modificazioni,
          dall'articolo  1  della  legge  30  novembre  2005, n. 244,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2005, n.
          229, e' il seguente:
             «Art.  1 (Prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria
          le malattie degli animali e le relative emergenze). - 1. Ai
          fini  del  potenziamento  e  della  razionalizzazione degli
          strumenti  di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie
          animali   e   le   emergenze   zoo-sanitarie,  nonche'  per
          incrementare   le   attivita'  di  prevenzione,  profilassi
          internazionale   e  controllo  sanitario  esercitato  dagli
          uffici centrali e periferici del Ministero della salute, e'
          istituito   presso  la  Direzione  generale  della  sanita'
          veterinaria e degli alimenti del Ministero della salute, il
          Centro  nazionale  di lotta ed emergenza contro le malattie
          animali,  di  seguito  denominato  «Centro  nazionale», che
          definisce  e  programma  gli  obiettivi  e  le strategie di
          controllo   e  di  eradicazione  delle  malattie  e  svolge
          mediante  l'Unita'  centrale  di  crisi, unica per tutte le
          malattie   animali  e  raccordo  tecnico-operativo  con  le
          analoghe   strutture   regionali   e   locali,  compiti  di
          indirizzo,  coordinamento e verifica ispettiva anche per le
          finalita'   di   profilassi   internazionale,   avvalendosi
          direttamente  degli  Istituti  zooprofilattici sperimentali
          con  i loro Centri di referenza ed in particolare di quello
          per  l'influenza aviaria di Padova, del Centro di referenza
          nazionale   per   l'epidemiologia,   del   Dipartimento  di
          veterinaria   dell'Istituto   superiore   di   sanita'   in
          collaborazione  con  le  regioni  e  le  province autonome,
          nonche'    delle   Facolta'   universitarie   di   medicina
          veterinaria   e   degli   organi  della  sanita'  militare.
          L'individuazione  dettagliata  delle funzioni e dei compiti
          del  Centro  nazionale, unitamente alla sua composizione ed
          alla    organizzazione   necessaria   ad   assicurarne   il
          funzionamento, e' effettuata con decreto del Ministro della
          salute,  nel  limite  massimo  di spesa di 190.000 euro per
          l'anno  2005  e  di  5  milioni  di  euro annui a decorrere
          dall'anno 2006.
             2.  Con decreto del Ministro della salute e del Ministro
          delle  politiche  agricole  e forestali sono determinate le
          modalita'  di  partecipazione  alle  attivita'  del  Centro
          nazionale  e  dell'Unita'  di  crisi  delle  strutture  del
          Ministero delle politiche agricole e forestali e degli enti
          di ricerca ad esso collegati.
             3.  E'  istituito  presso  il  Ministero della salute il
          Dipartimento   per  la  sanita'  pubblica  veterinaria,  la
          nutrizione e la sicurezza degli alimenti, articolato in tre
          uffici   di   livello   dirigenziale  generale,  nel  quale
          confluiscono,  tra  l'altro,  la  Direzione  generale della
          sanita'  veterinaria  e degli alimenti, l'istituendo Centro
          nazionale,  nonche'  il Comitato nazionale per la sicurezza
          alimentare,    con    il   compito   di   provvedere   alla
          riorganizzazione   delle   attivita'   attribuite  a  detto
          Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
          successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria
          e di sicurezza degli alimenti.
             4.  Per  garantire  lo  svolgimento dei compiti connessi
          alla  prevenzione  e alla lotta contro l'influenza aviaria,
          le  malattie  degli  animali  e  le  relative emergenze, il
          Ministero della salute e' autorizzato a:
              a)  indire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi
          e  successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a
          tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo
          di sessanta dirigenti veterinari di I livello;
              b) bandire concorsi pubblici mediante quiz preselettivi
          e  successivi colloqui per il reclutamento, con contratti a
          tempo determinato di durata triennale, di un numero massimo
          di  cinquanta  operatori  del  settore  della  prevenzione,
          dell'assistenza e del controllo sanitario.
             4-bis.  Alle  assunzioni  di  cui al comma 4 si provvede
          nell'anno  2006  e, a decorrere dal medesimo anno, e' a tal
          fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.
             5.  La dotazione organica del Ministero della salute, e'
          incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
             5-bis. Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati
          in  euro  93.360  per  l'anno  2005  ed  in  euro 560.170 a
          decorrere dall'anno 2006.
             5-ter.  Il  Ministro  della salute adotta con ordinanza,
          ove   occorra  e  comunque  con  un  limite  temporale  non
          superiore  a  sei  mesi,  la  sospensione parziale o totale
          dell'attivita'     venatoria     sull'intero     territorio
          nazionale.».