Art. 213 Operazioni in contraddittorio con l'esecutore. (art. 185, d.P.R. n. 554/1999) 1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni e' fatta in contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta. 2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non e' ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. 3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.