Art. 38. 
 
  Devono essere protetti contro le scariche  atmosferiche  con  mezzi
idonei: 
    a) gli edifici e gli  impianti  relativi  alle  aziende  ed  alle
lavorazioni, di cui all'art. 36; 
    b) i camini  industriali,  che,  in  relazione  all'ubicazione  e
all'altezza, possano costituire pericolo.