Art. 39. 
 
  Le strutture metalliche degli edifici e delle opere  provvisionali,
i recipienti e gli  apparecchi  metallici,  di  notevoli  dimensioni,
situati all'aperto, devono, per se stessi  o  mediante  conduttore  e
spandenti appositi, risultare collegati  elettricamente  a  terra  in
modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.