Art. 163.
               (Promozione a consigliere di 1ª classe)

  La  promozione  a  consigliere  di  1ª  classe si consegue mediante
scrutinio  per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri
di  2ª  classe  dello  stesso  ruolo che abbiano compiuto tre anni di
effettivo servizio nella qualifica.