Art. 165. 
        (Concorso per merito distinto ed esame di idoneita') 
 
  Il concorso per merito distinto consiste in quattro  prove  scritte
ed una prova orale.  L'esame  di  idoneita'  consiste  in  tre  prove
scritte ed una  prova  orale.  Le  prove  scritte  sono  a  carattere
teorico-pratico ed almeno una deve  avere  particolare  attinenza  ai
servizi d'istituto dell'amministrazione. 
  Le  prove  di  esame  devono  tendere  ad  accertare   la   cultura
professionale,  la  capacita'  organizzativa   e   l'attitudine   dei
concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e
tecnico. 
  I singoli ordinamenti stabiliscono le materie delle  prove  scritte
ed orali nonche'  delle  prove  pratiche  quando  siano  previste  da
speciali ordinamenti. 
  Nel concorso per merito distinto sono ammessi alla  prova  orale  i
candidati i quali abbiano riportato una media di almeno  otto  decimi
nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna  di  esse.
La prova orale non si intende superata se il  candidato  non  ottenga
almeno la votazione di otto decimi. 
  Nell'esame d'idoneita' sono ammessi alla prova orale i candidati  i
quali abbiano riportata una media di almeno sette decimi nelle  prove
scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova  orale
non si intende  superata  se  il  candidato  non  ottenga  almeno  la
votazione di sette decimi. 
  Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneita', di cui al
precedente comma, sono ammessi alla  prova  orale  del  concorso  per
merito distinto anche i candidati che abbiano riportato la  media  di
almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei  decimi  in
ciascuna di esse. 
  I  candidati  del  concorso  per  merito   distinto   che   abbiano
conseguita, l'idoneita' ai sensi del precedente comma sono collocati,
qualora abbiano l'anzianita' richiesta per la ammissione  agli  esami
di idoneita', in unica graduatoria, in base alla votazione riportata,
con gli impiegati  che  abbiano  superato  l'esame  di  idoneita'.  A
parita'  di  votazione  costituisce  titolo  di   preferenza   l'aver
conseguito l'idoneita' nei concorso per merito  distinto.  Qualora  i
candidati predetti non abbiano l'anzianita' prevista dal quarto comma
dell'art. 164, sono collocati nella  graduatoria  unica  formata  per
l'esame di idoneita' al quale essi avrebbero potuto partecipare  dopo
aver compiuto undici anni di servizio nella carriera. 
  La votazione complessiva, tanto  negli  esami  di  merito  distinto
quanto in quelli di idoneita', e' stabilita dalla somma  della  media
dei punti riportati nelle prove  scritte  e  del  punto  ottenuto  in
quella orale. A  parita'  di  voto  ha  la  precedenza  il  candidato
collocato prima nel ruolo di anzianita'. 
  Al concorso per  merito  distinto  ed  all'esame  di  idoneita'  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  6   e   7;   le
pubblicazioni  ivi  previste,  sono  fatte  soltanto  sul  bollettino
ufficiale dell'amministrazione. 
  I vincitori del concorso per merito distinto hanno  la  precedenza,
sui promossi mediante esame di idoneita'.