Art. 166.
                (Promozione a direttore di divisione)

  La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:
    1) concorso speciale per esami, nel limite di un quinto dei posti
disponibili,  al  quale  possono  partecipare  i direttori di sezione
dello  stesso  ruolo  che  compiano  entro  il 31 dicembre un anno di
anzianita'  nella,  qualifica.  La  frazione  di posto superiore alla
meta'  si  computa come posto intero. Ove in base a tale ripartizione
non  sia  possibile  assegnare  almeno  un posto al concorso, tutti i
posti  disponibili  sono  conferiti  mediante  lo scrutinio di cui al
successivo numero 2;
    2)  scrutinio  per  merito  comparativo,  nel limite dei restanti
posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello
stesso ruolo che compiano entro il 31 dicembre tre anni di anzianita'
nella qualifica.
  Entro  il  mese  di settembre di ogni anno nel bollettino ufficiale
del ministero, e' pubblicato il bando del concorso speciale nel quale
vanno indicati il numero dei posti, il termine di presentazione delle
domande e le modalita' di partecipazione.
  Ove  non sia stato possibile bandire il concorso speciale per esami
in applicazione dei precedenti commi, i posti resi disponibili dal 30
settembre  al  31  dicembre  e  che secondo la ripartizione di cui ai
numeri  1 e 2 si sarebbero dovuti attribuire al concorso speciale per
esami, si riportano nella disponibilita' dell'anno successivo.
  Lo  scrutinio per merito comparativo deve essere tenuto nel mese di
dicembre  di  ogni  anno.  Entro  lo  stesso  termine  devono  essere
effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale.
  Le  promozioni  avranno  effetto  dal primo gennaio successivo. Ove
siano  stati  effettuati  tanto il concorso speciale per esami che lo
scrutinio  per  merito  comparativo i vincitori del concorso speciale
precedono   nel  ruolo  i  promossi  in  base  allo  scrutinio  ed  i
provvedimenti  di  promozione non potranno essere emanati se non dopo
l'espletamento  del  concorso  predetto, ferma restando la decorrenza
prevista dal presente comma.