Art. 169.
       (Norme generali sullo scrutinio per merito comparativo)

  Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo il Consiglio di
amministrazione    deve    preliminarmente    determinare,   mediante
coefficienti  numerici,  i  criteri  di  valutazione  dei  titoli  in
relazione  alle  esigenze  delle  singole carriere, con riguardo alle
qualita'  del servizio prestato, ai lavori originali elaborati per il
servizio  stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi
di  formazione,  di  aggiornamento  e di perfezionamento previsti dal
presente  decreto,  all'attitudine  ad  assolvere  le  funzioni della
qualifica  da  conferire,  alle  eventuali pubblicazioni scientifiche
nonche'  alla cultura ed ai requisiti intellettuali e di preparazione
professionale.  L'anzianita' nella qualifica immediatamente inferiore
e  l'anzianita'  di  carriera possono costituire titolo di preferenza
solo in caso di parita' di merito.
  I  titoli valutati per ogni scrutinio devono risultare dalle schede
personali.  Ogni  scrutinato ha diritto di ottenere, a proprie spese,
copia  del  provvedimento con cui si sono predeterminati i criteri di
valutazione,  dei  quaderni  di  scrutinio  e  della  propria  scheda
personale.