Art. 169. (Norme generali sullo scrutinio per merito comparativo) Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo il Consiglio di amministrazione deve preliminarmente determinare, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli in relazione alle esigenze delle singole carriere, con riguardo alle qualita' del servizio prestato, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento previsti dal presente decreto, all'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche nonche' alla cultura ed ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale. L'anzianita' nella qualifica immediatamente inferiore e l'anzianita' di carriera possono costituire titolo di preferenza solo in caso di parita' di merito. I titoli valutati per ogni scrutinio devono risultare dalle schede personali. Ogni scrutinato ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia del provvedimento con cui si sono predeterminati i criteri di valutazione, dei quaderni di scrutinio e della propria scheda personale.