Art. 170.
                    (Nomina a direttore generale)

  I  direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione
del Consiglio dei ministri.
  Le  nomine  possono  essere  conferite  anche ad impiegati di altri
ruoli   o   di  altre  amministrazioni,  ovvero  a  persone  estranee
all'amministrazione dello Stato.