Art. 100.

  I  sacerdoti  cattolici  che  prestarono  servizio  in  qualita' di
cappellani   militari   durante  la  guerra  1915-18  possono  essere
iscritti,  a domanda, nel ruolo di riserva di cui all'articolo 21 con
il  grado di assimilazione loro attribuito durante la prestazione del
servizio in guerra.
  I  sacerdoti  iscritti  nel  ruolo  di  riserva  ai sensi del comma
precedente,  che abbiano compiuto il 65° anno di eta', sono collocati
in congedo assoluto.