Art. 101.

  Per   la   copertura  dei  posti  disponibili  dopo  l'applicazione
dell'articolo  98 e dei posti che si renderanno disponibili nei primi
cinque  anni  dalla,  data di entrata in vigore della presente legge,
possono  essere  nominati  cappellani  militari  addetti  in servizio
permanente,   su   proposta  dell'Ordinario  militare,  i  cappellani
militari dei ruoli ausiliario e di riserva di cui al regio decreto 10
febbraio 1936, n. 458, che alla data del 1 gennaio 1961 si trovino in
servizio  da  almeno  un  anno  e non abbiano superato il 45° anno di
eta'.
  Ai  fini  dell'anzianita'  utile  per  la  promozione  a cappellano
militare  capo  dei cappellani militari addetti nominati tali a norma
del  comma precedente, il servizio prestato nei ruoli ausiliario e di
riserva  e' valutabile in ragione della meta' e fino ad un massimo di
tre anni.
  Gli  anzidetti  cappellani  militari  non possono, comunque, essere
designati  per  la  promozione prima dei pari grado iscritti in ruolo
all'atto della loro nomina.