Art. 101. Per la copertura dei posti disponibili dopo l'applicazione dell'articolo 98 e dei posti che si renderanno disponibili nei primi cinque anni dalla, data di entrata in vigore della presente legge, possono essere nominati cappellani militari addetti in servizio permanente, su proposta dell'Ordinario militare, i cappellani militari dei ruoli ausiliario e di riserva di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, che alla data del 1 gennaio 1961 si trovino in servizio da almeno un anno e non abbiano superato il 45° anno di eta'. Ai fini dell'anzianita' utile per la promozione a cappellano militare capo dei cappellani militari addetti nominati tali a norma del comma precedente, il servizio prestato nei ruoli ausiliario e di riserva e' valutabile in ragione della meta' e fino ad un massimo di tre anni. Gli anzidetti cappellani militari non possono, comunque, essere designati per la promozione prima dei pari grado iscritti in ruolo all'atto della loro nomina.