Art. 102. Le qualifiche previste dagli articoli 28, 85, 86 e 89 non sono richieste, rispettivamente, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente, di quattro anni, ai fini della designazione per la promozione dei cappellani militari addetti, di cinque anni, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione per merito comparativo dei cappellani militari capi, di tre anni, ai fini dello scrutinio per l'avanzamento dei cappellani militari di complemento a della riserva.