Art. 102.

  Le  qualifiche  previste  dagli  articoli  28, 85, 86 e 89 non sono
richieste,  rispettivamente,  per  la durata di un anno dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ai  fini della nomina a
cappellano  militare addetto in servizio permanente, di quattro anni,
ai  fini della designazione per la promozione dei cappellani militari
addetti,  di  cinque  anni, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di
promozione  per  merito  comparativo dei cappellani militari capi, di
tre  anni,  ai  fini dello scrutinio per l'avanzamento dei cappellani
militari di complemento a della riserva.