Art. 98. I cappellani militari in servizio permanente che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono al ruolo unico di cui all'articolo 2 della legge 16 gennaio 1936, n. 77, assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano. I cappellani militari predetti conservano la propria anzianita' di grado e sono iscritti nel ruolo unico del servizio permanente di cui all'articolo 21.