Art. 98.

  I  cappellani  militari  in  servizio  permanente  che alla data di
entrata in vigore della presente legge appartengono al ruolo unico di
cui  all'articolo  2  della legge 16 gennaio 1936, n. 77, assumono il
grado  di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo
cappellano  capo  o  il  grado  di  cappellano  capo  e  il  grado di
cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano.
  I  cappellani militari predetti conservano la propria anzianita' di
grado  e sono iscritti nel ruolo unico del servizio permanente di cui
all'articolo 21.