Art. 99. Il ruolo ausiliario e i ruoli parziali di riserva, di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sono soppressi. I cappellani militari del ruolo ausiliario assumono il grado di cappellano militare addetto conservando la propria anzianita' di grado, e sono iscritti nel ruolo di complemento. I cappellani militari dei ruoli di riserva assumono il grado di cappellano militare capo se rivestano la qualifica di primo cappellano capo o il grado di cappellano capo e il grado di cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano. Essi conservano la propria anzianita' di grado e sono iscritti nel ruolo della riserva, di cui all'articolo 21. Coloro che abbiano compiuto il 65° anno di eta', sono collocati in congedo, salvo che alla data di entrata in vigore, della presente legge siano richiamati in servizio, nel qual caso rimane fermo il limite di eta' di anni 68 previsto dalle preesistenti disposizioni.