Art. 99.

  Il  ruolo ausiliario e i ruoli parziali di riserva, di cui al regio
decreto 10 febbraio 1936, n. 458, sono soppressi.
  I  cappellani  militari  del  ruolo ausiliario assumono il grado di
cappellano  militare  addetto  conservando  la  propria anzianita' di
grado, e sono iscritti nel ruolo di complemento.
  I  cappellani  militari  dei  ruoli di riserva assumono il grado di
cappellano   militare   capo  se  rivestano  la  qualifica  di  primo
cappellano  capo  o  il  grado  di  cappellano  capo  e  il  grado di
cappellano militare addetto se rivestano il grado di cappellano. Essi
conservano  la  propria anzianita' di grado e sono iscritti nel ruolo
della riserva, di cui all'articolo 21. Coloro che abbiano compiuto il
65°  anno  di eta', sono collocati in congedo, salvo che alla data di
entrata in vigore, della presente legge siano richiamati in servizio,
nel  qual  caso  rimane  fermo  il limite di eta' di anni 68 previsto
dalle preesistenti disposizioni.