Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.)
(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di prova
e di riconoscimento)
1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe
d'immatricolazione:
a) quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui
all'articolo 100, comma 1, del codice;
b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma
3, del codice;
c) quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100,
comma 2, del codice;
d) quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui
all'articolo 113, comma 1, del codice;
e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo
113, comma 3, del codice;
f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui
all'articolo 114, comma 4, del codice;
g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui
all'articolo 114, comma 4, del codice.
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli
trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i
carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100,
comma 4, del codice;
b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli
trainanti, di cui devono essere munite posteriormente i rimorchi
agricoli e le macchine agricole trainate, di cui all'articolo 113,
comma 1, del codice;
c) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli
trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine
operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice.
3. Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti
posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui
all'articolo 98, comma 1, del codice.
4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
a) quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli
autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del
codice;
b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i
motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del
codice.