Art. 256 (Art. 100 Cod. Str.) 
(Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici, di  prova
                        e di riconoscimento) 
  1. Agli effetti del presente  regolamento,  si  definiscono  targhe
d'immatricolazione: 
    a) quelle posteriori  ed  anteriori  degli  autoveicoli,  di  cui
all'articolo 100, comma 1, del codice; 
    b) quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma
3, del codice; 
    c) quelle posteriori dei motoveicoli, di  cui  all'articolo  100,
comma 2, del codice; 
    d) quelle posteriori delle macchine agricole  semoventi,  di  cui
all'articolo 113, comma 1, del codice; 
    e) quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di  cui  all'articolo
113, comma 3, del codice; 
    f) quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di  cui
all'articolo 114, comma 4, del codice; 
    g) quelle posteriori delle macchine operatrici trainate,  di  cui
all'articolo 114, comma 4, del codice. 
  2. Si definiscono targhe ripetitrici: 
    a) quelle contenenti  i  dati  di  immatricolazione  dei  veicoli
trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i
carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo  100,
comma 4, del codice; 
    b) quelle contenenti  i  dati  di  immatricolazione  dei  veicoli
trainanti, di cui devono  essere  munite  posteriormente  i  rimorchi
agricoli e le macchine agricole trainate, di  cui  all'articolo  113,
comma 1, del codice; 
    c) quelle contenenti  i  dati  di  immatricolazione  dei  veicoli
trainanti, di cui devono essere  munite  posteriormente  le  macchine
operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. 
  3. Si definiscono targhe prova quelle di cui devono  essere  muniti
posteriormente  i  veicoli  in  circolazione   di   prova,   di   cui
all'articolo 98, comma 1, del codice. 
  4. Si definiscono targhe di riconoscimento: 
    a) quelle di cui  devono  essere  munite  le  autovetture  e  gli
autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131,  comma  2,  del
codice; 
    b)  quelle  di  cui  devono  essere  muniti  gli  autoveicoli,  i
motoveicoli ed i rimorchi di  cui  all'articolo  134,  comma  1,  del
codice.