Art. 257 (Art. 100 Cod. Str.) 
(Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore
                           e dei rimorchi) 
  1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle  targhe  di
cui all'articolo 100, comma 9,  del  codice,  sono  quelli  riportati
nell'appendice XII al presente titolo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  246,  il  Ministro
dei trasporti puo', in caso di particolari  esigenze,  stabilire  una
successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli
indicati al comma 1 della suddetta appendice XII.