Art. 259 (Art. 100 Cod. Str.) 
              (Modalita' di installazione delle targhe) 
  1. Gli alloggiamenti devono essere tali che,  a  seguito  del  loro
corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche: 
    a) posizione della targa posteriore nel  senso  della  larghezza,
con esclusione delle  targhe  d'immatricolazione  dei  rimorchi,  dei
rimorchi agricoli e delle  macchine  operatrici  trainate:  la  linea
verticale mediana della targa non puo' trovarsi piu' a destra del pi-
ano di simmetria longitudinale  del  veicolo  e  in  ogni  caso,  nei
veicoli trainati, deve essere assicurata  una  congrua  distanza  tra
targa d'immatricolazione  e  targa  ripetitrice.  Il  bordo  laterale
sinistro della targa non puo' trovarsi  piu'  a  sinistra  del  piano
verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e
tangente  al  luogo  in  cui  la  sezione  trasversale  del  veicolo,
larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima; 
    b)  posizione,  nel   senso   della   larghezza,   delle   targhe
d'immatricolazione  dei  rimorchi,  dei  rimorchi  agricoli  e  delle
macchine operatrici: tali targhe devono essere poste  in  prossimita'
del  margine  destro  del  lato   posteriore   del   veicolo,   senza
oltrepassare tale margine; 
    c) posizione della  targa  rispetto  al  piano  longitudinale  di
simmetria del veicolo: la targa  e'  perpendicolare  o  sensibilmente
perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo; 
    d) posizione della targa posteriore rispetto alla  verticale:  la
targa e' verticale con un margine di  tolleranza  di  5  .  Tuttavia,
nella misura in cui la forma  del  veicolo  lo  richiede,  essa  puo'
essere anche inclinata rispetto  alla  verticale  di  un  angolo  non
superiore  a  30  ,  quando  la  superficie   recante   i   caratteri
alfanumerici e' rivolta verso l'alto e  a  condizione  che  il  bordo
superiore della targa non disti dal suolo  piu'  di  1,20  m;  di  un
angolo non superiore a 15 , quando la superficie recante il numero di
immatricolazione e' rivolta verso il basso  e  a  condizione  che  il
bordo superiore della targa disti dal suolo piu' di 1,20 m; 
    e) altezza della targa posteriore rispetto  al  suolo:  l'altezza
del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a
0,30 m, e a 0,20 m  per  i  soli  motoveicoli;  l'altezza  del  bordo
superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a  1,20  m.
Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima
disposizione, l'altezza puo' superare 1,20 m, ma deve essere il  piu'
possibile  vicino   a   questo   limite,   compatibilmente   con   le
caratteristiche costruttive del veicolo, e non puo' comunque superare
i 2 m; 
    f) condizioni geometriche di  visibilita':  la  targa  posteriore
deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra  quattro  piani,
dei quali: due verticali che passano per i due bordi  laterali  della
targa, formando  verso  l'esterno  un  angolo  di  30  con  il  piano
longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa  per  il  bordo
superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo  di
15 verso  l'alto;  un  piano  orizzontale  che  passa  per  il  bordo
inferiore della targa (tuttavia, se  l'altezza  del  bordo  superiore
della targa dal suolo e' superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano  deve
formare con il piano orizzontale un angolo di 15 verso il basso); 
    g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo:  le
altezze di cui alle lettere d), e) ed f)  devono  essere  misurate  a
veicolo scarico. 
  2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di
materiale opaco  e  che  ricoprano  il  bordo  della  targa  per  una
profondita' non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga
e sulle teste delle viti di  fissaggio  materiali  aventi  proprieta'
retroriflettenti.  E'  vietato  applicare   sulla   targa   qualsiasi
rivestimento di materiale anche se trasparente.