Art. 259 (Art. 100 Cod. Str.)
(Modalita' di installazione delle targhe)
1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro
corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:
a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza,
con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei
rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea
verticale mediana della targa non puo' trovarsi piu' a destra del pi-
ano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei
veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra
targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale
sinistro della targa non puo' trovarsi piu' a sinistra del piano
verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e
tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo,
larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe
d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle
macchine operatrici: tali targhe devono essere poste in prossimita'
del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza
oltrepassare tale margine;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di
simmetria del veicolo: la targa e' perpendicolare o sensibilmente
perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la
targa e' verticale con un margine di tolleranza di 5 . Tuttavia,
nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa puo'
essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non
superiore a 30 , quando la superficie recante i caratteri
alfanumerici e' rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo
superiore della targa non disti dal suolo piu' di 1,20 m; di un
angolo non superiore a 15 , quando la superficie recante il numero di
immatricolazione e' rivolta verso il basso e a condizione che il
bordo superiore della targa disti dal suolo piu' di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza
del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a
0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo
superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m.
Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima
disposizione, l'altezza puo' superare 1,20 m, ma deve essere il piu'
possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le
caratteristiche costruttive del veicolo, e non puo' comunque superare
i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilita': la targa posteriore
deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani,
dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della
targa, formando verso l'esterno un angolo di 30 con il piano
longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo
superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di
15 verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo
inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore
della targa dal suolo e' superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve
formare con il piano orizzontale un angolo di 15 verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le
altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a
veicolo scarico.
2. E' ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di
materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una
profondita' non superiore a 3 mm. E' vietato applicare sui portatarga
e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprieta'
retroriflettenti. E' vietato applicare sulla targa qualsiasi
rivestimento di materiale anche se trasparente.