Art. 260 (Art. 100 Cod. Str.)
(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche
e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro
accettazione).
1. Il fondo delle targhe e' giallo per le targhe di
immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate, delle
macchine operatrici semoventi o trainate e per tutte le targhe
ripetitrici; e' bianco in tutti gli altri casi. Il colore dei
caratteri, il marchio ufficiale delle Repubblica Italiana e la sigla
I (ove ricorra) e' nero, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.; lettera R delle
targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle
targhe di immatricolazione delle macchine operatrici e delle targhe
prova per le stesse;
b) colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione
di prova e lettere M ed A ed M ed O che la integrano,
rispettivamente, nelle targhe per la circolazione di prova delle
macchine agricole e delle targhe per la circolazione di prova delle
macchine operatrici.
2. Tutti i caratteri alfanumerici e gli elementi complementari
impressi nelle targhe sono realizzati mediante imbutitura profonda
1,4 (Piu' o Meno) 0,1 mm, che puo' essere ridotta fino a 0,5 mm per
il cerchio su cui e' stampato il marchio ufficiale della Repubblica
Italiana, per l'ellisse su cui e' stampata la sigla dello Stato
italiano nelle targhe per escursionisti esteri, per il rettangolo
destinato a contenere il talloncino di scadenza nelle targhe per
escursionisti esteri nonche' per i riquadri rettangolari delle targhe
ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo.
3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e dei motoveicoli
degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga 69
mm ed alta 20 mm e' destinata a contenere un talloncino delle
medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di colore rosso, con
impressi, in colore bianco, il numero del mese e, dopo un tratto
bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade la
validita' della carta di circolazione.
4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei relativi caratteri
sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento.
5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra
in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire
dal 1 luglio 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di
vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C. Gli autoveicoli, i rimorchi, i
motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate, le macchine
operatrici semoventi e trainate, gia' immatricolati, possono
continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella
anteriore, ove ricorra) originale.
6. Le caratteristiche ed i requisiti di idoneita' per
l'accettazione delle targhe devono rispondere alle prescrizioni
dettate dal disciplinare tecnico di cui all'appendice XIII al
presente titolo.