Art. 260 (Art. 100 Cod. Str.) 
(Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche 
e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita'  per  la  loro
                           accettazione). 
  1.  Il  fondo  delle  targhe   e'   giallo   per   le   targhe   di
immatricolazione delle macchine agricole semoventi o trainate,  delle
macchine operatrici semoventi  o  trainate  e  per  tutte  le  targhe
ripetitrici; e' bianco  in  tutti  gli  altri  casi.  Il  colore  dei
caratteri, il marchio ufficiale delle Repubblica Italiana e la  sigla
I (ove ricorra) e' nero, ad eccezione dei casi di seguito indicati: 
    a) colore rosso: scritte RIMORCHIO, RIM. AGR.;  lettera  R  delle
targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici  delle
targhe di immatricolazione delle macchine operatrici e  delle  targhe
prova per le stesse; 
    b) colore verde: lettera P di tutte le targhe per la circolazione
di  prova  e  lettere  M  ed  A  ed  M  ed  O   che   la   integrano,
rispettivamente, nelle targhe per  la  circolazione  di  prova  delle
macchine agricole e delle targhe per la circolazione di  prova  delle
macchine operatrici. 
  2. Tutti i caratteri  alfanumerici  e  gli  elementi  complementari
impressi nelle targhe sono realizzati  mediante  imbutitura  profonda
1,4 (Piu' o Meno) 0,1 mm, che puo' essere ridotta fino a 0,5  mm  per
il cerchio su cui e' stampato il marchio ufficiale  della  Repubblica
Italiana, per l'ellisse su cui  e'  stampata  la  sigla  dello  Stato
italiano nelle targhe per escursionisti  esteri,  per  il  rettangolo
destinato a contenere il talloncino  di  scadenza  nelle  targhe  per
escursionisti esteri nonche' per i riquadri rettangolari delle targhe
ripetitrici, di cui all'appendice XII, comma 3, al presente titolo. 
  3. Nelle targhe degli autoveicoli, dei rimorchi e  dei  motoveicoli
degli escursionisti esteri, la zona rettangolare in rilievo larga  69
mm ed alta 20  mm  e'  destinata  a  contenere  un  talloncino  delle
medesime dimensioni, in materiale autoadesivo di  colore  rosso,  con
impressi, in colore bianco, il numero del  mese  e,  dopo  un  tratto
bianco di separazione, le ultime due cifre dell'anno in cui scade  la
validita' della carta di circolazione. 
  4. Le dimensioni delle targhe e il formato dei  relativi  caratteri
sono quelli previsti nelle figure allegate al presente regolamento. 
  5. Il sistema di targatura stabilito dal presente regolamento entra
in vigore, ai sensi dell'articolo 235, comma 7, del codice, a partire
dal 1 luglio 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe  di
vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici  provinciali  della
Direzione generale della M.C.T.C.  Gli  autoveicoli,  i  rimorchi,  i
motoveicoli, le macchine agricole semoventi e trainate,  le  macchine
operatrici  semoventi  e  trainate,   gia'   immatricolati,   possono
continuare a circolare con la targa di immatricolazione (e con quella
anteriore, ove ricorra) originale. 
  6.  Le  caratteristiche   ed   i   requisiti   di   idoneita'   per
l'accettazione  delle  targhe  devono  rispondere  alle  prescrizioni
dettate  dal  disciplinare  tecnico  di  cui  all'appendice  XIII  al
presente titolo.