Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.) 
                         (Targa asportabile) 
  1. L'asportazione della  targa  posteriore  degli  autoveicoli,  ai
sensi dell'articolo 100, comma 8, del codice, e' consentita  solo  se
la targa stessa e' contenuta in apposito portatarga munito su  di  un
lato di  cerniere  semiaperte,  in  modo  da  permetterne  il  facile
sfilamento, superata una determinata posizione di rotazione,  e,  sul
lato opposto, di una serratura a chiave o a combinazione numerica.  A
targa asportata,  nella  zona  del  veicolo  rimasta  libera,  dovra'
apparire, con caratteri alfabetici delle stesse dimensioni di  quelli
usati per la targa e con pari requisiti di leggibilita',  la  scritta
"Targa  asportata  dall'interessato".  Il  sistema   costituito   dal
portatarga e dalla targa asportabile e' sottoposto ad approvazione da
parte  della  Direzione   generale   della   M.C.T.C.,   secondo   le
prescrizioni da essa emanate al riguardo.