Art. 263 (Art. 100 Cod. Str.)
(Targa asportabile)
1. L'asportazione della targa posteriore degli autoveicoli, ai
sensi dell'articolo 100, comma 8, del codice, e' consentita solo se
la targa stessa e' contenuta in apposito portatarga munito su di un
lato di cerniere semiaperte, in modo da permetterne il facile
sfilamento, superata una determinata posizione di rotazione, e, sul
lato opposto, di una serratura a chiave o a combinazione numerica. A
targa asportata, nella zona del veicolo rimasta libera, dovra'
apparire, con caratteri alfabetici delle stesse dimensioni di quelli
usati per la targa e con pari requisiti di leggibilita', la scritta
"Targa asportata dall'interessato". Il sistema costituito dal
portatarga e dalla targa asportabile e' sottoposto ad approvazione da
parte della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le
prescrizioni da essa emanate al riguardo.