Art. 141.
                             Definizioni
  1. Agli  effetti del presente decreto  legislativo, per "formazione
professionale"  si intende  il  complesso degli  interventi volti  al
primo  inserimento,  compresa  la  formazione  tecnico  professionale
superiore,    al    perfezionamento,    alla    riqualificazione    e
all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente
operativa,  per  qualsiasi  attivita'   di  lavoro  e  per  qualsiasi
finalita',   compresa   la   formazione  impartita   dagli   istituti
professionali,  nel cui  ambito  non funzionano  corsi  di studio  di
durata quinquennale  per il  conseguimento del diploma  di istruzione
secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente
e quella  conseguente a riconversione di  attivita' produttive. Detti
interventi  riguardano   tutte  le   attivita'  formative   volte  al
conseguimento di una qualifica, di  un diploma di qualifica superiore
o  di  un  credito  formativo,  anche  in  situazioni  di  alternanza
formazionelavoro. Tali interventi non  consentono il conseguimento di
un titolo di studio o  di diploma di istruzione secondaria superiore,
universitaria o postuniversitaria se non nei casi e con i presupposti
previsti  dalla  legislazione  dello  Stato o  comunitaria,  ma  sono
comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
  2.  Agli  stessi  effetti  rientra, fra  le  funzioni  inerenti  la
materia,   la   vigilanza   sull'attivita'  privata   di   formazione
professionale.
  3.  Sempre   ai  medesimi   effetti  la  "istruzione   artigiana  e
professionale" si identifica con la "formazione professionale".
  4.  Gli istituti  professionali che  devono essere  trasferiti alle
regioni  sulla  base di  quanto  previsto  al  comma 1  del  presente
articolo  ed  a norma  dell'articolo  144,  sono individuati  con  le
procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.