Art. 141.
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto legislativo, per "formazione
professionale" si intende il complesso degli interventi volti al
primo inserimento, compresa la formazione tecnico professionale
superiore, al perfezionamento, alla riqualificazione e
all'orientamento professionali, ossia con una valenza prevalentemente
operativa, per qualsiasi attivita' di lavoro e per qualsiasi
finalita', compresa la formazione impartita dagli istituti
professionali, nel cui ambito non funzionano corsi di studio di
durata quinquennale per il conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore, la formazione continua, permanente e ricorrente
e quella conseguente a riconversione di attivita' produttive. Detti
interventi riguardano tutte le attivita' formative volte al
conseguimento di una qualifica, di un diploma di qualifica superiore
o di un credito formativo, anche in situazioni di alternanza
formazionelavoro. Tali interventi non consentono il conseguimento di
un titolo di studio o di diploma di istruzione secondaria superiore,
universitaria o postuniversitaria se non nei casi e con i presupposti
previsti dalla legislazione dello Stato o comunitaria, ma sono
comunque certificabili ai fini del conseguimento di tali titoli.
2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la
materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione
professionale.
3. Sempre ai medesimi effetti la "istruzione artigiana e
professionale" si identifica con la "formazione professionale".
4. Gli istituti professionali che devono essere trasferiti alle
regioni sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente
articolo ed a norma dell'articolo 144, sono individuati con le
procedura di cui al medesimo articolo 144, comma 2.