Art. 142.
Competenze dello Stato
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti
amministrativi inerenti a:
a) i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti con
l'Unione europea in materia di formazione professionale, nonche' gli
interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale
degli obblighi contratti nella stessa materia a livello
internazionale o delle Comunita';
b) l'indirizzo e il coordinamento e le connesse attivita'
strumentali di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni,
utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo lavoro previsto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
c) l'individuazione degli standard delle qualifiche professionali,
ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei crediti formativi
e delle loro modalita' di certificazione, in coerenza con quanto
disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
d) la definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento delle
strutture che gestiscono la formazione professionale;
e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196,
in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti
di formazionelavoro;
f) le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, in particolare per quanto concerne la formazione continua,
l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto quanto connesso alla
ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;
g) il finanziamento delle attivita' formative del personale da
utilizzare in programmi nazionali d'assistenza tecnica e cooperativa
con i paesi in via di sviluppo;
h) l'istituzione e il finanziamento delle iniziative di formazione
professionale dei lavoratori italiani all'estero;
i) l'istituzione e l'autorizzazione di attivita' formative idonee
per il conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione
secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e in
particolare dei corsi integrativi di cui all'articolo 191, comma 6,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai
Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore
dei propri dipendenti.
2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma
1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la
Conferenza Statoregioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di
proposta. Sono svolti altresi' dallo Stato, d'intesa con la
Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo
della formazione professionale, in accordo con le politiche
comunitarie;
b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione
quantiqualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione
annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attivita' di formazione
professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il
supporto dell'ISFOL;
d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi
multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica
per lo sviluppo del paese.
3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo
Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto
29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a
71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Art. 142.
Competenze dello Stato
Note all'art. 142:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.
- Per gli estremi del decreto legislativo n. 469 del 1997
si veda in nota all'art. 1. Il testo dell'art. 11 e' il
seguente:
"Art. 11 (Sistema informativo lavoro). - 1. Il sistema
informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde
alle finalita' ed ai criteri stabiliti dall'art. 1 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua
organizzazione e' improntata ai principi di cui alla legge
31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il SIL e' costituito dall'insieme delle strutture
organizzative, delle risorse hardware, software e di rete
relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli
1, 2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni
di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche
nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi
di interoperabilita' e delle architetture di cooperazione
previste dal progetto di rete unitaria della pubblica
amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, le regioni, gli enti locali, nonche' i soggetti
autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro
ai sensi dell'art. 10, hanno l'obbligo di connessione e di
scambio dei dati tramite il SIL le cui modalita' sono
stabilite sentita l'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i
soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta
di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di
avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe,
applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono
determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. I proventi realizzati ai
sensi del presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad apposita unita' previsionale dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare
convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui
al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi
informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto
o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le
regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno
schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in
materia di occupazione e formazione professionale della
camera di commercio e di altri enti funzionali e' collegato
con il SIL secondo modalita' da definire mediante
convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli
organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalita'
si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro
delle imprese delle camere di commercio secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581.
6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del
SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
7. Sono attribuite alle regioni le attivita' di
conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici
delle unita' operative regionali e locali. Fatte salve
l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte
del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali
possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del
sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte
delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con
apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
dell'organo tecnico di cui al comma 8.
8. Al fine di preservare l'omogeneita' logica e
tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia
organizzativa e gestionale dei sistemi informativi
regionali e locali ad esso collegati, e' istituito, nel
rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il
funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei
confronti dei destinatari".
- Per gli estremi della legge 24 giugno 1997, n. 196, si
veda in nota all'art. 140. L'art. 17 cosi' recita:
"Art. 17 (Riordino della formazione professionale). - 1.
Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate
opportunita' di formazione ed elevazione professionale
anche attraverso l'integrazione del sistema di formazione
professionale con il sistema scolastico e con il mondo del
lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse vigenti,
anche comunitarie, destinate alla formazione professionale
e al fine di realizzare la semplificazione normativa e di
pervenire ad una disciplina organica della materia, anche
con riferimento ai profili formativi di speciali rapporti
di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di
formazione e lavoro, il presente articolo definisce i
seguenti principi e criteri generali, nel rispetto dei
quali sono adottate norme di natura regolamentare
costituenti la prima fase di un piu' generale, ampio
processo di riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale
strumento per migliorare la qualita' dell'offerta di
lavoro, elevare le capacita' competitive del sistema
produttivo, in particolare con riferimento alle medie e
piccole imprese e alle imprese artigiane e incrementare
l'occupazione, attraverso attivita' di formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
alle diverse realta' produttive locali nonche' di
promozione e aggiornamento professionale degli
imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di
cooperative, secondo modalita' adeguate alle loro
rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche
attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado di
realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e
finalizzati a valorizzare pienamente il momento
dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto dei
giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attivita' di formazione
professionale da parte delle regioni e/o delle province
anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria
e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al
comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori
nell'ambito dei piani formativi aziendali o territoriali
concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento
alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di
lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di lavoratori
disoccupati per i quali l'attivita' formativa e'
propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla
presente lettera confluiranno in uno o piu' fondi
nazionali, articolati regionalmente e territorialmente
aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e
gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno
altresi' essere definiti i meccanismi di integrazione del
fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della
previdenza socia-le di funzioni propositive ai fini della
definizione da parte del comitato di cui all'art. 5, comma
5, dei criteri e delle modalita' di certificazione delle
competenze acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani
di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la
formazione e la mobilita' interna o esterna al settore
degli addetti alla formazione professionale nonche' la
ristrutturazione degli enti di formazione e la
trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di
migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione
dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a tali
interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle
disponibilita', da preordinarsi allo scopo, esistenti nel
Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, definite a livello
nazionale anche attraverso parametri standard, con
deferimento ad arti delle Amministrazioni competenti e a
strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di
natura integrativa, esecutiva e oganizzatoria anche della
disciplina di specifici aspetti nei casi previsti dalle
disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono
emanate, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti,
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione,
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
per le pari opportunita' del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per la funzione pubblica e gli
affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o
di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo
e dei relativi cofinanziamenti nazionali e' istituito,
presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione del
Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche
comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma, gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 e' alimentato da un
contributo a carico dei soggetti privati attuatori degli
interventi finanziati, nonche', per l'anno 1997, da un
contributo di lire 30 miliardi che gravera' sulle
disponibilita' derivanti dal terzo del gettito della
maggiorazione contributiva prevista dall'art. 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi
dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo
previsto dal medesimo art. 25 della citata legge n. 845
del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di
cui al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e
nazionali, erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di
responsabilita' sussidiaria dello Stato membro, ai sensi
dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 2082/1993 del
Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche
precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione
e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo
decreto e' individuata l'aliquota del contributo a carico
dei soggetti privati di cui al comma 4, da calcolare
sull'importo del funzionamento concesso, che puo' essere
rideterminata con successivo decreto per assicurare
l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il contributo
non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale
hanno diritto i beneficiari.".
- Per gli estremi del decreto-legge n. 149 del 1993 e
della relativa legge di conversione n. 236/1993 si veda
nota all'art. 46.
- La legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro in
materia di formazione professionale) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1978, n. 362. Il testo
dell'art. 8, comma terzo, e' il seguente:
"Le regioni non possono attuare o autorizzare le
attivita' dirette al conseguimento di un titolo di studio o
diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o
postuniversitaria".
- Si riporta il testo degli articoli 64, 65, 66, 68, 69,
70, 71 e 191, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del
1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 64 (Istituto statale "Augusto Romagnoli".
Finalita'). 1. L'istituto statale Augusto Romagnoli di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
e' alle dirette dipendenze del Ministero della pubblica
istruzione ed assolve i seguenti compiti:
a) specializza gli educatori e i docenti per gli
istituti e per le scuole dei minorati della vista;
b) specializza gli educatori e i docenti per gli
istituti e per le scuole per minorati psichici privi della
vista;
c) effettua e promuove ricerche, studi e pubblicazioni
per il progresso educativo dei minorati della vista;
d) presta opera di assistenza e consulenza tecnica in
materia di istruzione ed educazione speciale;
e) organizza corsi speciali di aggiornamento e di
perfezionamento per gli educatori dei minorati della vista;
f) promuove la ricerca e lo studio di materiale
didattico e di apparecchi ad uso dei minorati della vista".
"Art. 65 (Convitto - scuole annesse - strutture). - 1.
All'istituto statale "Augusto Romagnoli" di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
e' annesso, in forza di una convenzione da stipularsi tra
il Ministero della pubblica istruzione e un istituto per
ciechi dotato di personalita' giuridica, un convitto di
educandi minorati della vista.
2. Presso il predetto istituto statale funzionano, ai
fini del tirocinio degli allievi:
a) la scuola materna;
b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi
e tardivi;
c) una scuola media per il compimento dell'obbligo
scolastico.
3. L'istituto dispone di:
a) una biblioteca in caratteri Braille e in stampa
comune;
b) un gabinetto per gli studi di psicologia".
"Art. 66 (Funzionamento. Ammissione. Personale). - 1. Le
norme relative al funzionamento dell'istituto statale
"Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori
dei minorati della vista sono stabilite con apposito
regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti
interessati con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di
specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b)
dell'art. 64 senza limiti di numero. Il numero dei posti
riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della
pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di
cui al comma 1 del presente articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli
educatori dei minorati della vista, di cui al comma 1,
lettere a) e b) dell'art. 64 hanno la durata di almeno un
anno.
4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale
"Augusto Romagnoli" di specializzazione per gli educatori
dei minorati della vista comprende le seguenti qualifiche:
preside;
docente di pedagogia;
docente di tirocinio;
assistente di tirocinio;
docente di didattica musicale;
istruttore tecnico-pratico;
assistenti;
docenti di scuola materna;
personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
5. Il preside dell'istituto statale di specializzazione
per gli educatori dei minorati della vista dirige anche le
scuole annesse di cui all'art. 63, comma 2 lettere a), b) e
c). Ai posti di preside, di docente e di assistente si
accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo quanto
disposto dal presente capo.
6. Il posto di docente di didattica della musica della
scuola di specializzazione e' conferito mediante concorso
pubblico per titoli ed esami fra coloro che sono forniti
del diploma di composizione o di magistero di pianoforte e
del diploma di specializzazione dell'istituto "Augusto
Romagnoli".
7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme
sullo stato giuridico e il trattamento economico degli
insegnanti di musica degli istituti magistrali.
8. Gli insegnamenti della psicologia, della pediatria,
dell'educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati per
incarico su proposta del preside dell'istituto.
9. Le nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per
supplire titolari assenti sono conferite ai sensi degli
articoli 520 e seguenti.
10. Il posto di istruttore tecnico-pratico viene
conferito mediante concorso al quale possono partecipare
coloro che sono forniti del diploma dell'istituto statale
di specializzazione "Augusto Romagnoli" e in possesso di un
titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola
media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme
giuridiche e il trattamento economico previsti per i
docenti tecnico-pratici.
11. I posti del personale docente e del personale
assistente fanno parte di distinti ruoli speciali
provinciali.
12. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario
appartiene ai ruoli provinciali".
"Art. 68 (Scuola nazionale professionale di
massofisioterapia - Ammissione - Titoli) - 1. Nell'istituto
d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze e'
istituita una scuola nazionale professionale di
massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il
conseguimento del diploma di massofisioterapia.
2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione e' la
licenza di scuola media.
3. L'ammissione e' subordinata al superamento da parte
degli aspiranti di un esame preliminare che si effettua con
le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 69.
4. La durata dell"insegnamento nella scuola nazionale
professionale per massofisioterapia e' di tre anni distinti
in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e
in un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio
di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi
presso ospedali o ambulatori e enti similari, indicati dal
Ministero della sanita'.
5. Al termine del primo corso si sostiene, previo
giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione,
l'esame di idoneita' per l'ammissione al secondo corso; al
termine del secondo corso si sostengono, ancora previo
giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione:
1) gli esami di licenza con i quali si consegue titolo
equipollente a tutti gli effetti a diploma di qualifica
professionale;
2) gli esami di idoneita' per l'ammissione al terzo
corso.
6. Al termine del terzo corso si sostiene l'esame di
Stato per il conseguimento del diploma per l'esercizio
professionale di massofisioterapia".
"Art. 69 (Regolamento) - 1. Le norme relative al
funzionamento della scuola, ai programmi culturali e
professionali della medesima sono stabilite con apposito
regolamento governativo da emanarsi su proposta del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i
Ministri della sanita' e del tesoro, secondo le
disposizioni di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400".
"Art. 70 (Organico). - 1. L'organico della scuola e'
costituito secondo la seguente tabella:
Personale docente:
Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali;
Incaricato - 1 Cultura medica professionale;
Incaricato - 1 Cultura generale, cultura civica e
tiflologica;
Incaricato - 1 Matematica, contabilita' e scienze;
Incaricato - 1 Lingue straniere;
Incaricato - 1 Educazione fisica;
Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille;
Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione.
Non si da' luogo all'incarico quando non sia possibile
affidare l'insegnamento per completamento di orario al
personale docente di altra scuola o dell'istituto
professionale.
Personale amministrativo e tecnico:
Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo;
Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.
2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie
culturali in generale.
3. L'insegnamento medico professionale e' conferito
anch'esso per incarico con retribuzione pari a quella
iniziale dei docenti di scuola media superiore.
4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono
assunti in organico per concorso per titoli ed esami fra
diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi
per completamento d'orario puo' essere affidato - a
giudizio della presidenza - l'insegnamento in parte di
materie professionali.
5. Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 398 e
seguenti".
"Art. 71 (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto nella
presente sezione si applicano le disposizioni di cui alla
parte III del presente testo unico nonche' quelle del regio
decreto 29 agosto 1941, n. 1449, sul riordinamento
dell'istruzione professionale per i ciechi".
"Art. 191 (Degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore). - 1. L'istruzione secondaria
superiore comprende tutti i tipi di istituti e scuole
immediatamente successivi ala scuola media; ad essi si
accede con la licenza di scuola media.
2. Sono istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico,
gli istituti tecnici, il liceo artistico, l'istituto
magistrale, la scuola magistrale, gli istituti
professionali e gli istituti d'arte.
3. Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno
per fine precipuo quello di preparare agli studi
universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo
quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od
amministrative, nonche' di alcune professioni, nei settori
commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni,
agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per
fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte,
indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli
istituti professionali hanno per fine precipuo quello di
fornire la specifica preparazione teorico-pratica per
l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale
e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico;
gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di
addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a
seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie
proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'art. 3 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici universitari, l'istituto
magistrale conserva, quale fine precipuo, quello di
preparare i docenti della scuola elementare; la scuola
magistrale, quello di preparare i docenti della scuola
materna. Nell'ambito dell'istruzione tecnica e
professionale possono essere attribuiti ad alcuni istituti
finalita' ed ordinamento speciali.
4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli
istituti tecnici hanno durata di cinque anni; il liceo
artistico e l'istituto magistrale hanno la durata di
quattro anni, gli istituti d'arte e la scuola magistrale
hanno durata di tre anni; gli istituti tecnici agrari con
ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia hanno
la durata di sei anni. La durata degli istituti
professionali e' stabilita con decreto del Ministero della
pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'art. 60,
comma 3. Gli istituti tecnici, gli istituti professionali,
i licei artistici e gli istituti d'arte sono articolati in
indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico si
articola in due sezioni: la prima ha lo scopo di avviare
allo studio della pittura, scultura, decorazione e
scenografia; la seconda quello di avviare allo studio
dell'architettura; le due sezioni hanno comune il primo
biennio.
5. I diplomati degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso di
laurea o di diploma universitario, ferme restando le
condizioni e le modalita' previste dal presente capo per
gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio. I
diplomati degli istituti magistrali hanno accesso diretto
alla facolta' di magistero. I diplomati del liceo artistico
hanno accesso diretto all'accademia di belle arti, se
provenienti dalla prima sezione, ed alla facolta' di
architettura, se provenienti dalla seconda.
6. Gli istituti magistrali ed i licei artistici sono
completati, per consentire l'iscrizione degli alunni a
corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 5, da un
corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori
agli studi, in ogni provincia, sotto la responsabilita'
didattica e scientifica delle universita', sulla base di
disposizioni impartite dal Ministro della pubblica
istruzione. Negli istituti professionali, nonche' negli
istituti d'arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti,
in via sperimentale, estendendone la durata a cinque anni
previo parere di una commissione di esperti, nominata e
presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, corsi
annuali, biennali o triennali, atti a consentire una
formazione corrispondente a quella degli istituti di
istruzione secondaria superiore di durata quinquennale. Ai
predetti corsi integrativi, che per gli istituti
professionali non possono superare il numero di 700, sono
ammessi i licenziati degli istituti professionali di
analogo indirizzo e, rispettivamente, i licenziati degli
istituti d'arte sempre di analogo indirizzo. Al termine dei
corsi integrativi si consegue il diploma di maturita'
professionale o, rispettivamente, di maturita' d'arte
applicata, i quali danno accesso a qualsiasi corso di
laurea o di diploma universitario. I corsi integrativi
degli istituti professionali possono essere istituiti anche
presso sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalita'
sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero
non superiore a 50, corsi speciali intesi ad accentuare la
componente culturale del loro primo biennio.
7. Agli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore sono annessi, a seconda delle rispettive
finalita' ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori,
officine, reparti di lavorazione ed aziende.
8. Ad ogni istituto e' preposto un preside, che svolge le
funzioni previste dall'art. 396.
9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono
complessivamente indicati, nei successivi articoli, con
l'espressione: "istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore"".
- Per gli estremi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, si veda in nota alle premesse.
- Il regio decreto n. 1449 del 1941, recante:
"Riordinamento dell'istruzione professionale per i ciechi"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1942, n.
7.