Art. 142.
                        Competenze dello Stato
  1. Ai  sensi dell'articolo 3, comma  1, lettera a), della  legge 15
marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i compiti
amministrativi inerenti a:
  a) i  rapporti internazionali e  il coordinamento dei  rapporti con
l'Unione europea in materia  di formazione professionale, nonche' gli
interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale
degli   obblighi   contratti   nella   stessa   materia   a   livello
internazionale o delle Comunita';
  b)  l'indirizzo   e  il  coordinamento  e   le  connesse  attivita'
strumentali di  acquisizione ed elaborazione di  dati e informazioni,
utilizzando a tal  fine anche il Sistema  informativo lavoro previsto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
  c) l'individuazione degli  standard delle qualifiche professionali,
ivi compresa la formazione tecnica  superiore e dei crediti formativi
e  delle loro  modalita' di  certificazione, in  coerenza con  quanto
disposto dall'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
  d) la  definizione dei requisiti minimi  per l'accreditamento delle
strutture che gestiscono la formazione professionale;
  e) le funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196,
in materia di apprendistato, tirocini, formazione continua, contratti
di formazionelavoro;
  f) le funzioni  statali previste dal decreto-legge  20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  in  particolare per  quanto  concerne  la formazione  continua,
l'analisi  dei  fabbisogni formativi  e  tutto  quanto connesso  alla
ripartizione e gestione del Fondo per l'occupazione;
  g)  il finanziamento  delle  attivita' formative  del personale  da
utilizzare in programmi nazionali  d'assistenza tecnica e cooperativa
con i paesi in via di sviluppo;
  h) l'istituzione e il  finanziamento delle iniziative di formazione
professionale dei lavoratori italiani all'estero;
  i) l'istituzione  e l'autorizzazione di attivita'  formative idonee
per il conseguimento  di un titolo di studio o  diploma di istruzione
secondaria  superiore, universitaria  o  postuniversitaria, ai  sensi
dell'articolo 8, comma 3, della legge  21 dicembre 1978, n. 845, e in
particolare dei corsi  integrativi di cui all'articolo  191, comma 6,
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
  l)  la formazione  professionale svolta  dalle Forze  armate e  dai
Corpi  dello  Stato  militarmente  organizzati e,  in  genere,  dalle
amministrazioni dello Stato, anche  ad ordinamento autonomo, a favore
dei propri dipendenti.
  2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma
1  del  presente  articolo,  ad   esclusione  della  lettera  l),  la
Conferenza Statoregioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di
proposta.  Sono   svolti  altresi'  dallo  Stato,   d'intesa  con  la
Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
  a) la definizione degli  obiettivi generali del sistema complessivo
della  formazione   professionale,  in   accordo  con   le  politiche
comunitarie;
  b)  la  definizione dei  criteri  e  parametri per  la  valutazione
quantiqualitativa dello stesso sistema  e della sua coerenza rispetto
agli obiettivi di cui alla lettera a);
  c) l'approvazione  e presentazione  al Parlamento di  una relazione
annuale sullo stato e  sulle prospettive dell'attivita' di formazione
professionale, sulla  base di quelle  formulate dalle regioni  con il
supporto dell'ISFOL;
  d) la  definizione, in sede  di Conferenza unificata, ai  sensi del
decreto legislativo 28  agosto 1997, n. 281,  dei programmi operativi
multiregionali  di formazione  professionale di  rilevanza strategica
per lo sviluppo del paese.
  3. Permangono  immutati i  compiti e  le funzioni  esercitati dallo
Stato in ordine  agli istituti professionali di cui  al regio decreto
29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli  articoli da 64 a 66 e da 68 a
71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
                              Art. 142.
                        Competenze dello Stato
 
          Note all'art. 142:
            -  Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 3.
            - Per gli estremi del decreto legislativo n. 469 del 1997
          si veda in nota all'art. 1. Il testo  dell'art.  11  e'  il
          seguente:
            "Art.  11  (Sistema  informativo lavoro). - 1. Il sistema
          informativo lavoro, di  seguito  denominato  SIL,  risponde
          alle  finalita'  ed  ai  criteri  stabiliti dall'art. 1 del
          decreto legislativo 12 febbraio  1993,  n.  39,  e  la  sua
          organizzazione  e' improntata ai principi di cui alla legge
          31 dicembre 1996, n. 675.
            2. Il SIL  e'  costituito  dall'insieme  delle  strutture
          organizzative,  delle  risorse hardware, software e di rete
          relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli  articoli
          1, 2 e 3.
            3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni
          di  indirizzo  politico-amministrativo,  ha caratteristiche
          nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi
          di interoperabilita' e delle architetture  di  cooperazione
          previste  dal  progetto  di  rete  unitaria  della pubblica
          amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale, le regioni, gli enti locali,  nonche'  i  soggetti
          autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro
          ai sensi dell'art.  10, hanno l'obbligo di connessione e di
          scambio  dei  dati  tramite  il  SIL  le cui modalita' sono
          stabilite  sentita  l'Autorita'  per  l'informatica   nella
          pubblica amministrazione.
            4.  Le  imprese  di  fornitura  di lavoro temporaneo ed i
          soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e  offerta
          di lavoro, hanno facolta' di accedere alle banche dati e di
          avvalersi  dei  servizi  di rete offerti dal SIL stipulando
          apposita convenzione con il Ministero del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale.  I  prezzi,  i  cambi  e  le  tariffe,
          applicabili alle diverse tipologie di servizi  erogati  dal
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, sono
          determinati  annualmente,  sentito il parere dell'Autorita'
          per  l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,   con
          decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica. I  proventi  realizzati  ai
          sensi  del  presente  comma  sono  versati  all'entrata del
          bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto  del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica, ad apposita unita' previsionale dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
          sociale.
            5.  Le  regioni  e  gli  enti  locali  possono  stipulare
          convenzioni,  anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui
          al comma 4 per  l'accesso  alle  banche  dati  dei  sistemi
          informativi  regionali e locali. In caso di accesso diretto
          o indiretto ai  dati  ed  alle  informazioni  del  SIL,  le
          regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo
          del  Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale uno
          schema di  convenzione  tipo.  Il  sistema  informativo  in
          materia  di  occupazione  e  formazione professionale della
          camera di commercio e di altri enti funzionali e' collegato
          con  il  SIL  secondo  modalita'   da   definire   mediante
          convenzioni,  anche  a titolo oneroso, da stipulare con gli
          organismi rappresentativi nazionali. Le medesime  modalita'
          si  applicano  ai  collegamenti  tra  il SIL ed il registro
          delle imprese delle  camere  di  commercio  secondo  quanto
          previsto  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7
          dicembre 1995, n. 581.
            6. Le attivita' di progettazione, sviluppo e gestione del
          SIL sono  esercitate  dal  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza  sociale  nel  rispetto  di quanto stabilito dal
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
            7.  Sono  attribuite  alle  regioni   le   attivita'   di
          conduzione  e  di  manutenzione  degli impianti tecnologici
          delle unita' operative  regionali  e  locali.  Fatte  salve
          l'omogeneita', l'interconnessione e la fruibilita' da parte
          del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali
          possono  provvedere  allo  sviluppo  autonomo  di parti del
          sistema. La gestione e l'implementazione del SIL  da  parte
          delle  regioni  e  degli  enti locali sono disciplinate con
          apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero
          del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  previo  parere
          dell'organo tecnico di cui al comma 8.
            8.   Al   fine   di  preservare  l'omogeneita'  logica  e
          tecnologica del SIL ed al contempo  consentire  l'autonomia
          organizzativa   e   gestionale   dei   sistemi  informativi
          regionali e locali ad esso  collegati,  e'  istituito,  nel
          rispetto  di quanto previsto dal citato decreto legislativo
          n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di  raccordo
          tra  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le
          regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.
            9.  Nel  rispetto  di  quanto   stabilito   dal   decreto
          legislativo  28  agosto 1997, n. 281, la composizione ed il
          funzionamento dell'organo tecnico di cui al  comma  8  sono
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          del bilancio e della programmazione economica.
            10.  Le  delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive
          con decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  ed  hanno  natura  obbligatoria  e  vincolante nei
          confronti dei destinatari".
            - Per gli estremi della legge 24 giugno 1997, n. 196,  si
          veda in nota all'art. 140. L'art. 17 cosi' recita:
            "Art.  17 (Riordino della formazione professionale). - 1.
          Allo   scopo   di   assicurare   ai   lavoratori   adeguate
          opportunita'  di  formazione  ed  elevazione  professionale
          anche attraverso l'integrazione del sistema  di  formazione
          professionale  con il sistema scolastico e con il mondo del
          lavoro e un piu' razionale utilizzo delle risorse  vigenti,
          anche  comunitarie, destinate alla formazione professionale
          e al fine di realizzare la semplificazione normativa  e  di
          pervenire  ad  una disciplina organica della materia, anche
          con riferimento ai profili formativi di  speciali  rapporti
          di   lavoro   quali   l'apprendistato  e  il  contratto  di
          formazione e  lavoro,  il  presente  articolo  definisce  i
          seguenti  principi  e  criteri  generali,  nel rispetto dei
          quali  sono  adottate   norme   di   natura   regolamentare
          costituenti  la  prima  fase  di  un  piu'  generale, ampio
          processo di riforma della disciplina in materia:
             a) valorizzazione della formazione  professionale  quale
          strumento   per  migliorare  la  qualita'  dell'offerta  di
          lavoro,  elevare  le  capacita'  competitive  del   sistema
          produttivo,  in  particolare  con  riferimento alle medie e
          piccole imprese e alle  imprese  artigiane  e  incrementare
          l'occupazione,    attraverso    attivita'   di   formazione
          professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati
          alle  diverse  realta'   produttive   locali   nonche'   di
          promozione     e    aggiornamento    professionale    degli
          imprenditori,  dei  lavoratori  autonomi,   dei   soci   di
          cooperative,   secondo   modalita'   adeguate   alle   loro
          rispettive specifiche esigenze;
             b) attuazione dei  diversi  interventi  formativi  anche
          attraverso  il  ricorso generalizzato a stages, in grado di
          realizzare  il  raccordo  tra   formazione   e   lavoro   e
          finalizzati    a    valorizzare   pienamente   il   momento
          dell'orientamento nonche' a favorire un primo contatto  dei
          giovani con le imprese;
             c)    svolgimento    delle   attivita'   di   formazione
          professionale da parte delle  regioni  e/o  delle  province
          anche  in convenzione con istituti di istruzione secondaria
          e con enti privati aventi requisiti predeterminati;
             d) destinazione progressiva  delle  risorse  di  cui  al
          comma  5 dell'art.   9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
          148, convertito, con modificazioni, dalla legge  19  luglio
          1993,  n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori
          nell'ambito dei piani formativi  aziendali  o  territoriali
          concordati  tra le parti sociali, con specifico riferimento
          alla formazione di lavoratori in costanza  di  rapporto  di
          lavoro, di lavoratori collocati in mobilita', di lavoratori
          disoccupati   per   i   quali   l'attivita'   formativa  e'
          propedeutica  all'assunzione;  le  risorse  di   cui   alla
          presente   lettera   confluiranno   in  uno  o  piu'  fondi
          nazionali,  articolati  regionalmente  e   territorialmente
          aventi  configurazione  giuridica  di  tipo  privatistico e
          gestiti con partecipazione delle  parti  sociali;  dovranno
          altresi'  essere  definiti i meccanismi di integrazione del
          fondo di rotazione;
             e)  attribuzione  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  socia-le  di funzioni propositive ai fini della
          definizione da parte del comitato di cui all'art. 5,  comma
          5,  dei  criteri  e delle modalita' di certificazione delle
          competenze acquisite con la formazione professionale;
             f) adozione di misure idonee a favorire,  secondo  piani
          di  intervento  predisposti  d'intesa  con  le  regioni, la
          formazione e la mobilita'  interna  o  esterna  al  settore
          degli  addetti  alla  formazione  professionale  nonche' la
          ristrutturazione   degli   enti   di   formazione   e    la
          trasformazione  dei  centri in agenzie formative al fine di
          migliorare l'offerta formativa e facilitare  l'integrazione
          dei  sistemi;  le  risorse  finanziarie da destinare a tali
          interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale   nell'ambito   delle
          disponibilita',  da  preordinarsi allo scopo, esistenti nel
          Fondo di cui all'art. 1,  comma  7,  del  decreto-legge  20
          maggio  1993,  n.  148 convertito, con modificazioni, dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236;
             g) semplificazione delle procedure, definite  a  livello
          nazionale   anche   attraverso   parametri   standard,  con
          deferimento ad arti delle Amministrazioni  competenti  e  a
          strumenti  convenzionali  oltre  che  delle disposizioni di
          natura integrativa, esecutiva e oganizzatoria  anche  della
          disciplina  di  specifici  aspetti  nei casi previsti dalle
          disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;
             h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
            2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma  1  sono
          emanate,  a  norma  dell'art.  17,  comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge, con uno o piu' decreti,
          sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri  e
          del  Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di
          concerto  con  i  Ministri   della   pubblica   istruzione,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          per  le  pari opportunita' del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica, per la funzione  pubblica  e  gli
          affari  regionali,  sentita  la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  previo  parere  delle   competenti
          Commissioni parlamentari.
            3.  A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o
          di acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo
          e dei  relativi  cofinanziamenti  nazionali  e'  istituito,
          presso  il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello
          Stato  -  Ispettorato  generale  per  l'amministrazione del
          Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione   delle   politiche
          comunitarie    (IGFOR),   un   fondo   di   rotazione   con
          amministrazione autonoma, gestione fuori bilancio ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
            4.  Il  fondo  di  cui  al  comma  3  e' alimentato da un
          contributo a carico dei soggetti  privati  attuatori  degli
          interventi  finanziati,  nonche',  per  l'anno  1997, da un
          contributo  di  lire  30  miliardi   che   gravera'   sulle
          disponibilita'   derivanti  dal  terzo  del  gettito  della
          maggiorazione  contributiva  prevista  dall'art.  25  della
          legge  21  dicembre  1978,  n. 845, che affluisce, ai sensi
          dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
          148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
          1993, n. 236, al  Fondo  di  rotazione  per  la  formazione
          professionale  e  per  l'accesso  al  Fondo sociale europeo
          previsto dal medesimo art.  25 della citata  legge  n.  845
          del 1978.
            5.  Il  fondo di cui al comma 3 utilizzera' le risorse di
          cui al comma 4 per rimborsare gli  organismi  comunitari  e
          nazionali,  erogatori  dei  finanziamenti, nelle ipotesi di
          responsabilita' sussidiaria dello Stato  membro,  ai  sensi
          dell'art.   23  del  regolamento  (CEE)  n.  2082/1993  del
          Consiglio   del   20   luglio   1993,    accertate    anche
          precedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.
            6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore
          della  presente  legge  il Ministro del tesoro, di concerto
          con il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          stabilisce  con proprio decreto le norme di amministrazione
          e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il  medesimo
          decreto  e'  individuata l'aliquota del contributo a carico
          dei soggetti privati  di  cui  al  comma  4,  da  calcolare
          sull'importo  del  funzionamento  concesso, che puo' essere
          rideterminata  con  successivo   decreto   per   assicurare
          l'equilibrio finanziario del predetto fondo.  Il contributo
          non  grava  sull'importo  dell'aiuto  finanziario  al quale
          hanno diritto i beneficiari.".
            - Per gli estremi del decreto-legge n.  149  del  1993  e
          della  relativa  legge  di  conversione n. 236/1993 si veda
          nota all'art. 46.
            - La legge 21 dicembre 1978,  n.  845  (legge  quadro  in
          materia  di  formazione  professionale) e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1978,  n.  362.  Il  testo
          dell'art. 8, comma terzo, e' il seguente:
            "Le   regioni   non  possono  attuare  o  autorizzare  le
          attivita' dirette al conseguimento di un titolo di studio o
          diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o
          postuniversitaria".
             - Si riporta il testo degli articoli 64, 65, 66, 68, 69,
          70, 71 e 191, comma 6, del decreto legislativo n.  297  del
          1994  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado):
            "Art.   64   (Istituto   statale   "Augusto   Romagnoli".
          Finalita'). 1.   L'istituto statale  Augusto  Romagnoli  di
          specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
          e'  alle  dirette  dipendenze  del Ministero della pubblica
          istruzione ed assolve i seguenti compiti:
             a)   specializza gli  educatori  e  i  docenti  per  gli
          istituti e per le scuole dei minorati della vista;
             b)  specializza  gli  educatori  e  i  docenti  per  gli
          istituti e per le scuole per minorati psichici privi  della
          vista;
             c)  effettua  e promuove ricerche, studi e pubblicazioni
          per il progresso educativo dei minorati della vista;
             d) presta opera di assistenza e  consulenza  tecnica  in
          materia di istruzione ed educazione speciale;
             e)  organizza  corsi  speciali  di  aggiornamento  e  di
          perfezionamento per gli educatori dei minorati della vista;
             f)  promuove  la  ricerca  e  lo  studio  di   materiale
          didattico e di apparecchi ad uso dei minorati della vista".
             "Art. 65 (Convitto - scuole annesse - strutture).  -  1.
          All'istituto     statale     "Augusto     Romagnoli"     di
          specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
          e' annesso, in forza di una convenzione da  stipularsi  tra
          il  Ministero  della  pubblica istruzione e un istituto per
          ciechi dotato di personalita'  giuridica,  un  convitto  di
          educandi minorati della vista.
            2.  Presso  il  predetto  istituto statale funzionano, ai
          fini del tirocinio degli allievi:
             a) la scuola materna;
             b) la scuola elementare con classi speciali per ambliopi
          e tardivi;
             c) una  scuola  media  per  il  compimento  dell'obbligo
          scolastico.
            3. L'istituto dispone di:
             a)  una  biblioteca  in  caratteri  Braille  e in stampa
          comune;
             b) un gabinetto per gli studi di psicologia".
            "Art. 66 (Funzionamento. Ammissione. Personale). - 1.  Le
          norme   relative  al  funzionamento  dell'istituto  statale
          "Augusto Romagnoli" di specializzazione per  gli  educatori
          dei  minorati  della  vista  sono  stabilite  con  apposito
          regolamento da emanarsi  con  decreto  del  Ministro  della
          pubblica  istruzione,  sentite  le  associazioni e gli enti
          interessati con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui
          all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
            2.  I  ciechi  sono  ammessi ai corsi aventi i compiti di
          specializzazione di  cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b)
          dell'art.  64  senza limiti di numero.  Il numero dei posti
          riservati ai vedenti viene stabilito  dal  Ministero  della
          pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di
          cui al comma 1 del presente articolo.
            3.  I  corsi  aventi  compiti di specializzazione per gli
          educatori dei minorati della vista,  di  cui  al  comma  1,
          lettere  a) e b) dell'art.  64 hanno la durata di almeno un
          anno.
            4. Il ruolo organico del personale dell'istituto  statale
          "Augusto  Romagnoli"  di specializzazione per gli educatori
          dei minorati della vista comprende le seguenti qualifiche:
             preside;
             docente di pedagogia;
             docente di tirocinio;
             assistente di tirocinio;
             docente di didattica musicale;
             istruttore tecnico-pratico;
             assistenti;
             docenti di scuola materna;
             personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
            5.  Il  preside dell'istituto statale di specializzazione
          per gli educatori dei minorati della vista dirige anche  le
          scuole annesse di cui all'art. 63, comma 2 lettere a), b) e
          c).  Ai  posti  di  preside,  di docente e di assistente si
          accede ai sensi degli articoli 398 e seguenti salvo  quanto
          disposto dal presente capo.
            6.  Il  posto  di docente di didattica della musica della
          scuola di specializzazione e' conferito  mediante  concorso
          pubblico  per  titoli  ed esami fra coloro che sono forniti
          del diploma di composizione o di magistero di pianoforte  e
          del  diploma  di  specializzazione  dell'istituto  "Augusto
          Romagnoli".
            7. Al docente di didattica musicale si applicano le norme
          sullo stato giuridico  e  il  trattamento  economico  degli
          insegnanti di musica degli istituti magistrali.
            8.  Gli  insegnamenti  della psicologia, della pediatria,
          dell'educazione fisica, dell'oculistica, sono affidati  per
          incarico su proposta del preside dell'istituto.
            9.  Le  nomine provvisorie a posti di ruolo vacanti o per
          supplire titolari assenti sono  conferite  ai  sensi  degli
          articoli 520 e seguenti.
            10.   Il   posto   di  istruttore  tecnico-pratico  viene
          conferito mediante concorso al  quale  possono  partecipare
          coloro  che  sono forniti del diploma dell'istituto statale
          di specializzazione "Augusto Romagnoli" e in possesso di un
          titolo di studio  non  inferiore  alla  licenza  di  scuola
          media. All'istruttore tecnico-pratico si applicano le norme
          giuridiche  e  il  trattamento  economico  previsti  per  i
          docenti tecnico-pratici.
            11.  I  posti  del  personale  docente  e  del  personale
          assistente   fanno   parte   di   distinti  ruoli  speciali
          provinciali.
            12. Il personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          appartiene ai ruoli provinciali".
            "Art.    68    (Scuola    nazionale    professionale   di
          massofisioterapia - Ammissione - Titoli) - 1. Nell'istituto
          d'istruzione professionale  per  i  ciechi  di  Firenze  e'
          istituita    una    scuola   nazionale   professionale   di
          massofisioterapia  riservata  soltanto  ai  ciechi  per  il
          conseguimento del diploma di massofisioterapia.
            2.  Il  titolo  di  studio  minimo per l'ammissione e' la
          licenza di scuola media.
            3. L'ammissione e' subordinata al  superamento  da  parte
          degli aspiranti di un esame preliminare che si effettua con
          le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'art. 69.
            4.  La  durata  dell"insegnamento  nella scuola nazionale
          professionale per massofisioterapia e' di tre anni distinti
          in un biennio culturale e professionale  teorico-pratico  e
          in un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio
          di  pratica  giornaliera  effettiva  per non meno di 6 mesi
          presso ospedali o ambulatori e enti similari, indicati  dal
          Ministero della sanita'.
            5.  Al  termine  del  primo  corso  si  sostiene,  previo
          giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione,
          l'esame di idoneita' per l'ammissione al secondo corso;  al
          termine  del  secondo  corso  si  sostengono, ancora previo
          giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione:
             1) gli esami di licenza con i quali si  consegue  titolo
          equipollente  a  tutti  gli  effetti a diploma di qualifica
          professionale;
             2) gli esami di  idoneita'  per  l'ammissione  al  terzo
          corso.
            6.  Al  termine  del  terzo  corso si sostiene l'esame di
          Stato per il  conseguimento  del  diploma  per  l'esercizio
          professionale di massofisioterapia".
            "Art.   69  (Regolamento)  -  1.  Le  norme  relative  al
          funzionamento  della  scuola,  ai  programmi  culturali   e
          professionali  della  medesima  sono stabilite con apposito
          regolamento  governativo  da  emanarsi  su   proposta   del
          Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con i
          Ministri  della  sanita'   e   del   tesoro,   secondo   le
          disposizioni di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400".
            "Art.  70  (Organico).  -  1.  L'organico della scuola e'
          costituito secondo la seguente tabella:
             Personale docente:
              Di ruolo - 2 Docenti tecnico professionali;
              Incaricato - 1 Cultura medica professionale;
              Incaricato -  1  Cultura  generale,  cultura  civica  e
          tiflologica;
              Incaricato - 1 Matematica, contabilita' e scienze;
              Incaricato - 1 Lingue straniere;
              Incaricato - 1 Educazione fisica;
              Incaricato - 2 Dattilografia in nero e Braille;
              Incaricato - 1 Educazione alla vita di relazione.
            Non  si  da'  luogo all'incarico quando non sia possibile
          affidare l'insegnamento  per  completamento  di  orario  al
          personale   docente   di   altra   scuola  o  dell'istituto
          professionale.
             Personale amministrativo e tecnico:
              Di ruolo - 1 Collaboratore amministrativo;
              Incaricato - 1 Tecnico vedente di gabinetto.
            2. E' conferito per incarico l'insegnamento delle materie
          culturali in generale.
            3.  L'insegnamento  medico  professionale  e'   conferito
          anch'esso  per  incarico  con  retribuzione  pari  a quella
          iniziale dei docenti di scuola media superiore.
            4. I due docenti tecnico-pratici massofisioterapisti sono
          assunti in organico per concorso per titoli  ed  esami  fra
          diplomati massofisioterapisti di preferenza ciechi. Ad essi
          per   completamento  d'orario  puo'  essere  affidato  -  a
          giudizio della presidenza  -  l'insegnamento  in  parte  di
          materie professionali.
            5.  Per l'accesso ai posti di ruolo del personale docente
          si applicano le disposizioni di cui  agli  articoli  398  e
          seguenti".
            "Art.  71  (Rinvio).  -  1. Per quanto non previsto nella
          presente sezione si applicano le disposizioni di  cui  alla
          parte III del presente testo unico nonche' quelle del regio
          decreto   29   agosto  1941,  n.  1449,  sul  riordinamento
          dell'istruzione professionale per i ciechi".
            "Art.  191  (Degli  istituti  e  scuole   di   istruzione
          secondaria   superiore).    -  1.  L'istruzione  secondaria
          superiore comprende tutti  i  tipi  di  istituti  e  scuole
          immediatamente  successivi  ala  scuola  media;  ad essi si
          accede con la licenza di scuola media.
            2.  Sono  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
          superiore il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico,
          gli   istituti  tecnici,  il  liceo  artistico,  l'istituto
          magistrale,   la   scuola    magistrale,    gli    istituti
          professionali e gli istituti d'arte.
            3.  Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno
          per  fine  precipuo  quello   di   preparare   agli   studi
          universitari;  gli istituti tecnici hanno per fine precipuo
          quello di preparare all'esercizio di funzioni  tecniche  od
          amministrative,  nonche' di alcune professioni, nei settori
          commerciale e dei servizi, industriale, delle  costruzioni,
          agrario,  nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per
          fine  quello   di   impartire   l'insegnamento   dell'arte,
          indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli
          istituti  professionali  hanno  per fine precipuo quello di
          fornire  la  specifica  preparazione  teorico-pratica   per
          l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale
          e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico;
          gli  istituti  d'arte  hanno  per  fine  precipuo quello di
          addestrare  al  lavoro  ed  alla  produzione  artistica,  a
          seconda  delle  tradizioni, delle industrie e delle materie
          proprie del luogo. Fino all'attuazione dell'art.   3  della
          legge  19  novembre  1990,  n.  341, concernente la riforma
          degli  ordinamenti   didattici   universitari,   l'istituto
          magistrale   conserva,   quale  fine  precipuo,  quello  di
          preparare i docenti  della  scuola  elementare;  la  scuola
          magistrale,  quello  di  preparare  i  docenti della scuola
          materna.    Nell'ambito    dell'istruzione    tecnica     e
          professionale  possono essere attribuiti ad alcuni istituti
          finalita' ed ordinamento speciali.
            4. Il ginnasio-liceo classico, il liceo scientifico e gli
          istituti tecnici hanno durata  di  cinque  anni;  il  liceo
          artistico  e  l'istituto  magistrale  hanno  la  durata  di
          quattro anni, gli istituti d'arte e  la  scuola  magistrale
          hanno  durata  di tre anni; gli istituti tecnici agrari con
          ordinamento speciale per la viticoltura e l'enologia  hanno
          la   durata   di   sei   anni.  La  durata  degli  istituti
          professionali e' stabilita con decreto del Ministero  della
          pubblica  istruzione, secondo quanto previsto dall'art. 60,
          comma 3. Gli istituti tecnici, gli istituti  professionali,
          i  licei artistici e gli istituti d'arte sono articolati in
          indirizzi e sezioni. In particolare, il liceo artistico  si
          articola  in  due  sezioni: la prima ha lo scopo di avviare
          allo  studio  della  pittura,   scultura,   decorazione   e
          scenografia;  la  seconda  quello  di  avviare  allo studio
          dell'architettura; le due sezioni  hanno  comune  il  primo
          biennio.
            5.  I  diplomati  degli  istituti  e scuole di istruzione
          secondaria superiore possono accedere a qualsiasi corso  di
          laurea  o  di  diploma  universitario,  ferme  restando  le
          condizioni e le modalita' previste dal  presente  capo  per
          gli istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio. I
          diplomati  degli  istituti magistrali hanno accesso diretto
          alla facolta' di magistero. I diplomati del liceo artistico
          hanno accesso  diretto  all'accademia  di  belle  arti,  se
          provenienti  dalla  prima  sezione,  ed  alla  facolta'  di
          architettura, se provenienti dalla seconda.
            6. Gli istituti magistrali  ed  i  licei  artistici  sono
          completati,  per  consentire  l'iscrizione  degli  alunni a
          corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 5, da  un
          corso annuale integrativo, da organizzarsi dai provveditori
          agli  studi,  in  ogni  provincia, sotto la responsabilita'
          didattica e scientifica delle universita',  sulla  base  di
          disposizioni   impartite   dal   Ministro   della  pubblica
          istruzione.   Negli istituti professionali,  nonche'  negli
          istituti d'arte, che ne facciano richiesta, sono istituiti,
          in  via  sperimentale, estendendone la durata a cinque anni
          previo parere di una commissione  di  esperti,  nominata  e
          presieduta  dal  Ministro  della pubblica istruzione, corsi
          annuali,  biennali  o  triennali,  atti  a  consentire  una
          formazione   corrispondente  a  quella  degli  istituti  di
          istruzione secondaria superiore di durata quinquennale.  Ai
          predetti   corsi   integrativi,   che   per   gli  istituti
          professionali non possono superare il numero di  700,  sono
          ammessi   i  licenziati  degli  istituti  professionali  di
          analogo indirizzo e, rispettivamente,  i  licenziati  degli
          istituti d'arte sempre di analogo indirizzo. Al termine dei
          corsi  integrativi  si  consegue  il  diploma  di maturita'
          professionale  o,  rispettivamente,  di  maturita'   d'arte
          applicata,  i  quali  danno  accesso  a  qualsiasi corso di
          laurea o di  diploma  universitario.  I  corsi  integrativi
          degli istituti professionali possono essere istituiti anche
          presso  sedi di istituti tecnici. Con le medesime modalita'
          sono istituiti presso gli istituti professionali, in numero
          non superiore a 50, corsi speciali intesi ad accentuare  la
          componente culturale del loro primo biennio.
            7.  Agli  istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
          superiore  sono  annessi,  a   seconda   delle   rispettive
          finalita'  ed indirizzi, gabinetti scientifici, laboratori,
          officine, reparti di lavorazione ed aziende.
            8. Ad ogni istituto e' preposto un preside, che svolge le
          funzioni previste dall'art. 396.
            9. Gli istituti e scuole di cui al presente articolo sono
          complessivamente indicati,  nei  successivi  articoli,  con
          l'espressione:  "istituti e scuole di istruzione secondaria
          superiore"".
            - Per gli estremi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281, si veda in nota alle premesse.
            -   Il   regio   decreto   n.  1449  del  1941,  recante:
          "Riordinamento dell'istruzione professionale per i  ciechi"
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1942, n.
          7.