Art. 143.
Conferimenti alle regioni
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole
fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli
espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo 142. Spetta alla
Conferenza Statoregioni la definizione degli interventi di
armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.
2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e
politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'articolo
14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma
alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione
professionale.
Nota all'art. 143:
- Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 1, della
sopra citata legge 8 giugno 1990, n. 142:
"1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardino vaste zone
intercomunali o l'intero territorio provinciale nei
seguenti settori:
a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione
dell'ambiente e prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed
energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali:
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna, parchi e
riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a
livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo
degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e
sonore;
h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica,
attribuiti dalla legislazione statale e regionale:
i) compiti connessi alla istruzione secondaria di
secondo grado ed artistica ed alla formazione
professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti
dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali".