Art. 144. Trasferimenti alle regioni 1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione: a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale; b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141. 3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni gia' iscritti nell'anno precedente. 4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Note all'art. 144: - Per il testo dell'art. 118 della Costituzione si veda in nota alla premesse. - Per il testo dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si veda in nota all'art. 135; si riporta il testo dell'art. 22 della predetta legge n. 59 del 1997: "Art. 22. - 1. Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative dello Stato in materia di ricerca e utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attivita' relative. Le partecipazioni azionarie o le attivita', i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze delle aziende termali, gia' inquadrate nel soppresso Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) e del Centro ittico tarantino-campano s.p.a. sono trasferiti a titolo gratuito alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali in base ai piani di rilancio di cui al comma 2. 2. Ai fini del trasferimento di cui al comma 1 la regione o la provincia autonoma o ai comuni entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro del tesoro un piano di rilancio delle terme, nel quale sono indicati gli interventi, le risorse ed i tempi di realizzazione con impegno dell'ente interessato al risanamento delle passivita' dei bilanci delle societa' termali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il trasferimento di cui al comma 1 avra' luogo entro sessanta giorni dalla presentazione del piano. 3. Le regioni e le province autonome possono cedere, in tutto o in parte, le partecipazioni nonche' le attivita', i beni e i patrimoni ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono altresi' prevedere forme di gestione attraverso societa' a capitale misto pubblico-privato o attraverso affidamento a privati. 4. Nel caso in cui le regioni o le province autonome o i comuni territorialmente interessati non presentino alcun progetto entro il termine indicato al comma 2, il Ministro del tesoro, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' dello Stato, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalita' istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonche' per gli interessi turistici".