Art. 145.
Modalita' per il trasferimento
di beni, risorse e personale
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e
dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e,
rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed
il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a
trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a
seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni,
risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto
alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero della pubblica
istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed
ausiliario degli istituti professionali di cui all'articolo 144 e'
trasferito alle regioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed
ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 146.
Note all'art. 145:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59/1997 si veda
in nota all'art. 3.
- Per gli estremi del decreto legislativo n. 469 del 1997
si veda in nota all'art. 1.