Art. 146.
Riordino di strutture
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo
7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni
dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente
decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base
all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali
interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.
Note all'art. 146:
- Per il testo degli articoli 3 e 7 della legge n.
59/1997 si vedano le note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988
si veda in nota all'art. 38.