Art. 146. Riordino di strutture 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.
Note all'art. 146: - Per il testo degli articoli 3 e 7 della legge n. 59/1997 si vedano le note all'art. 3. - Per il testo dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988 si veda in nota all'art. 38.