Art. 146.
                        Riordino di strutture
  1. Ai sensi  dell'articolo 3, comma 1, lettera  d), e dell'articolo
7, comma  3, della legge 15  marzo 1997, n. 59,  entro novanta giorni
dalla  adozione del  decreto  di cui  all'articolo  145 del  presente
decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base
all'articolo 17, comma  4-bis, della legge 23 agosto 1988,  n. 400, e
successive  modificazioni, al  riordino delle  strutture ministeriali
interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.
 
          Note all'art. 146:
            - Per il testo degli  articoli  3  e  7  della  legge  n.
          59/1997 si vedano le note all'art. 3.
            -  Per  il testo dell'art. 17 della legge n. 400 del 1988
          si veda in nota all'art. 38.