Art. 147. Abrogazione di disposizioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Note all'art. 147: - Si trascrive il testo dell'art. 7 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale): "Art. 7. - Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine: a) alla disciplina della attribuzione delle qualifiche professionali ai fini del collocamento; b) alla vigilanza ai fini dell'osservanza della legislazione sociale; c) alla disciplina del rapporto giuridico di apprendistato; d) ai rapporti e convenzioni internazionali; coordinamento, ai fini della presentazione al fondo sociale europeo, delle richieste di contributo per il rimborso delle spese erogate dalle singole regioni per la rieducazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 19 e seguenti del regolamento del Consiglio della Comunita' economica europea concernente il Fondo sociale europeo modificato dai regolamenti n. 47/63/C.E.E. e n. 37/67/C.E.E.; e) alla formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero; f) alla predisposizione, all'assistenna tecnica ed al finanziamento, mediante l'erogazione di contributi alle regioni interessate e d'intesa con esse, di corsi di qualificazione o riqualificazione professionale quando sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende, nonche' di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o quando trattasi di attivita' artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito della regione; g) alle attivita' di formazione e addestramento professionale svolte del Ministero della difesa e da quello dell'interno". - Per il testo dell'art. 35 del d.P.R. n. 616 del 1977 si veda in nota all'art. 41; il testo dell'art. 40 e' il seguente: "Art. 40 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione sociale; 2) l'attivita' di formazione ed addestramento professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi assimilati, e, in genere dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti". - Il testo dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 2 (Oggetto della formazione professionale). - (Comma primo: abrogato). Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato. Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti. L'esercizio delle attivita' di formazione professionale e' libero". - L'art. 18 della sopra citata legge n. 845 del 1978 cosi' recitava: "Art. 18 (Competenze dello Stato). - Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee e ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvedera' ai necessari aggiornamenti; b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni; c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorita' e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale; d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri; e) la predisposizione ed il finanziamento delle attivita' formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo; f) le attivita' di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'art. 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; g) l'inoltro alla Comunita' economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali; h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675; i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera h); l) la definizione su parere conforme della commissione di cui all'art. 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneita' delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 6l6".