Art. 147.
Abrogazione di disposizioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15
gennaio 1972, n. 10;
b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616;
c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
Note all'art. 147:
- Si trascrive il testo dell'art. 7 del d.P.R. 15 gennaio
1972, n. 10 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario
delle funzioni amministrative statali in materia di
istruzione artigiana e professionale e del relativo
personale):
"Art. 7. - Restano ferme le competenze degli organi
statali in ordine:
a) alla disciplina della attribuzione delle qualifiche
professionali ai fini del collocamento;
b) alla vigilanza ai fini dell'osservanza della
legislazione sociale;
c) alla disciplina del rapporto giuridico di
apprendistato;
d) ai rapporti e convenzioni internazionali;
coordinamento, ai fini della presentazione al fondo sociale
europeo, delle richieste di contributo per il rimborso
delle spese erogate dalle singole regioni per la
rieducazione professionale dei lavoratori ai sensi degli
articoli 19 e seguenti del regolamento del Consiglio della
Comunita' economica europea concernente il Fondo sociale
europeo modificato dai regolamenti n. 47/63/C.E.E. e n.
37/67/C.E.E.;
e) alla formazione professionale dei lavoratori italiani
all'estero;
f) alla predisposizione, all'assistenna tecnica ed al
finanziamento, mediante l'erogazione di contributi alle
regioni interessate e d'intesa con esse, di corsi di
qualificazione o riqualificazione professionale quando
sopravvengano ipotesi di rilevante riconversione,
riorganizzazione o cessazione di aziende, nonche' di
istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o
quando trattasi di attivita' artistiche o di alta
specializzazione per le quali non sia possibile reclutare
allievi nell'ambito della regione;
g) alle attivita' di formazione e addestramento
professionale svolte del Ministero della difesa e da quello
dell'interno".
- Per il testo dell'art. 35 del d.P.R. n. 616 del 1977 si
veda in nota all'art. 41; il testo dell'art. 40 e' il
seguente:
"Art. 40 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) la vigilanza sull'osservanza della legislazione
sociale;
2) l'attivita' di formazione ed addestramento
professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi
assimilati, e, in genere dall'amministrazione dello Stato,
ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti".
- Il testo dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, come modificato dal presente decreto, e' il seguente:
"Art. 2 (Oggetto della formazione professionale). -
(Comma primo: abrogato).
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a
tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o
ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun
settore produttivo, sia che si tratti di lavoro
subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni
professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono
essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di
lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi
internazionali e delle leggi vigenti.
L'esercizio delle attivita' di formazione professionale
e' libero".
- L'art. 18 della sopra citata legge n. 845 del 1978
cosi' recitava:
"Art. 18 (Competenze dello Stato). - Spettano al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale:
a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di
mansioni e di funzioni professionali omogenee e ai fini dei
rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale provvede con propri decreti, da
emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo
precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e
comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche
professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed
operativi e delle prove di accertamento per la loro
attribuzione. Con successivi decreti si provvedera' ai
necessari aggiornamenti;
b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle
reciproche informazioni e documentazioni;
c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa
con il Ministero degli affari esteri, con le autorita' e
gli organismi esteri operanti in materia di formazione
professionale;
d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di
formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero
alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del
Ministero degli affari esteri;
e) la predisposizione ed il finanziamento delle
attivita' formative del personale da utilizzare in
programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in
via di sviluppo;
f) le attivita' di studio, di ricerca, di
documentazione, di informazione e sperimentazione, da
definirsi mediante specifico programma annuale in relazione
alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di
indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto
previsto dall'art. 41, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
g) l'inoltro alla Comunita' economica europea, o ad
altri organismi internazionali, ed il finanziamento
integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei
fondi comunitari o internazionali;
h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle
iniziative di formazione professionale, d'intesa con le
regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio
locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto
previsto dall'art. 36, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche'
gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12
agosto 1977, n. 675;
i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le
regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del
personale impiegato nelle iniziative di formazione
professionale secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera
h);
l) la definizione su parere conforme della commissione
di cui all'art. 17, dei requisiti tecnici per il
riconoscimento dell'idoneita' delle strutture e delle
attrezzature adibite alla formazione professionale.
Resta fermo quanto stabilito dall'art. 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 6l6".