Art. 177.

  1.  Nel comma 2 dell'articolo 112 del codice di procedura penale le
parole: "o il pretore" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 177:
            - Il  testo  vigente  dell'articolo  112  del  codice  di
          procedura  penale,  come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  112  (Surrogazione   di   copie   agli   originali
          mancanti).  -  1.   Salvo che la legge disponga altrimenti,
          quando l'originale di una sentenza o di un altro  atto  del
          procedimento,  del quale occorre fare uso, e' per qualsiasi
          causa distrutto, smarrito o sottratto e  non  e'  possibile
          recuperarlo,  la  copia autentica ha valore di originale ed
          e' posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi.
            2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale,
          anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia
          di consegnarla  alla  cancelleria,  salvo  il  diritto  del
          detentore    di    avere   gratuitamente   un'altra   copia
          autentica.".