Art. 177. 1. Nel comma 2 dell'articolo 112 del codice di procedura penale le parole: "o il pretore" sono soppresse.
Nota all'art. 177: - Il testo vigente dell'articolo 112 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 112 (Surrogazione di copie agli originali mancanti). - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, e' per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non e' possibile recuperarlo, la copia autentica ha valore di originale ed e' posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi. 2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale, anche di ufficio, ordina con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica.".