Art. 178.

  1.  Nel comma 2 dell'articolo 162 del codice di procedura penale le
parole "del pretore" sono sostituite dalle parole "del tribunale".
 
           Nota all'art. 178:
            - Il testo vigente dell'art. 162 del codice di  procedura
          penale,   come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
            "Art. 162 (Comunicazione del domicilio dichiarato  o  del
          domicilio   eletto)   -  1.  Il  domicilio  dichiarato,  il
          domicilio eletto e  ogni  loro  mutamento  sono  comunicati
          dall'imputato  all'autorita' che procede, con dichiarazione
          raccolta a verbale ovvero  mediante  telegramma  o  lettera
          raccomandata  con sottoscrizione autenticata da un notaio o
          da persona autorizzata o dal difensore.
            2.  La  dichiarazione  puo'  essere  fatta  anche   nella
          cancelleria del tribunale del luogo nel quale l'imputato si
          trova.
            3.  Nel caso previsto dal comma 2 il verbale e' trasmesso
          immediatamente  all'autorita'  giudiziaria   che   procede.
          Analogamente  si  provvede  in  tutti  i  casi  in  cui  la
          comunicazione e' ricevuta da una autorita' giudiziaria che,
          nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorita'.
            4. Finche' l'autorita' giudiziaria  che  procede  non  ha
          ricevuto  il  verbale  o  la  comunicazione, sono valide le
          notificazioni  disposte   nel   domicilio   precedentemente
          dichiarato o eletto.".