Art. 142.
                         Competenze dello Stato

      1.  Ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
    15  marzo 1997, n. 59, sono conservati allo Stato le funzioni e i
    compiti amministrativi inerenti a:
        a)  i rapporti internazionali e il coordinamento dei rapporti
    con  l'Unione  europea  in  materia  di formazione professionale,
    nonche'  gli  interventi preordinati ad assicurare l'esecuzione a
    livello nazionale degli obblighi contratti nella stessa materia a
    livello internazionale o delle Comunita';
        b)  l'indirizzo  e  il  coordinamento e le connesse attivita'
    strumentali   di   acquisizione   ed   elaborazione   di  dati  e
    informazioni, utilizzando a tal fine anche il Sistema informativo
    lavoro  previsto  dall'articolo  11  del  decreto  legislativo 23
    dicembre 1997, n. 469;
        c)   l'individuazione   degli   standard   delle   qualifiche
    professionali, ivi compresa la formazione tecnica superiore e dei
    crediti  formativi  e  delle loro modalita' di certificazione, in
    coerenza  con  quanto  disposto  dall'articolo  17 della legge 24
    giugno 1997, n. 196;
        d)  la  definizione dei requisiti minimi per l'accreditamento
    delle strutture che gestiscono la formazione professionale;
        e)  le  funzioni statali previste dalla legge 24 giugno 1997,
    n.   196,  in  materia  di  apprendistato,  tirocini,  formazione
    continua, contratti di formazionelavoro;
        f)  le  funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio
    1993,  n.  149,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19
    luglio  1993,  n.  236,  in  particolare  per  quanto concerne la
    formazione  continua,  l'analisi dei fabbisogni formativi e tutto
    quanto  connesso  alla  ripartizione  e  gestione  del  Fondo per
    l'occupazione;
        g)  il  finanziamento delle attivita' formative del personale
    da  utilizzare  in  programmi  nazionali  d'assistenza  tecnica e
    cooperativa con i paesi in via di sviluppo;
        h)  l'istituzione  e  il  finanziamento  delle  iniziative di
    formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;
        i)  l'istituzione  e  l'autorizzazione di attivita' formative
    idonee  per  il conseguimento di un titolo di studio o diploma di
    istruzione      secondaria     superiore,     universitaria     o
    postuniversitaria, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge
    21  dicembre 1978, n. 845, e in particolare dei corsi integrativi
    di  cui  all'articolo  191,  comma  6, del decreto legislativo 16
    aprile 1994, n. 297;
        l)  la  formazione  professionale svolta dalle Forze armate e
    dai  Corpi  dello  Stato  militarmente  organizzati e, in genere,
    dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
    a favore dei propri dipendenti.
      2.  In  ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal
    comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la
    Conferenza  Statoregioni esercita funzioni di parere obbligatorio
    e  di proposta. Sono svolti altresi' dallo Stato, d'intesa con la
    Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:
        a)  la  definizione  degli  obiettivi  generali  del  sistema
    complessivo  della  formazione  professionale,  in accordo con le
    politiche comunitarie;
        b)  la definizione dei criteri e parametri per la valutazione
    quantiqualitativa  dello  stesso  sistema  e  della  sua coerenza
    rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
        c)  l'approvazione  e  presentazione  al  Parlamento  di  una
    relazione  annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attivita'
    di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle
    regioni con il supporto dell'ISFOL;
        d)  la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi
    del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, dei programmi
    operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza
    strategica per lo sviluppo del paese.
      3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo
    Stato  in  ordine  agli  istituti  professionali  di cui al regio
    decreto  29  agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a
    66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.