Art. 143.
                        Conferimenti alle regioni
      1.  Sono  conferiti  alle  regioni,  secondo  le modalita' e le
    regole  fissate  dall'articolo  145 tutte le funzioni e i compiti
    amministrativi  nella  materia  "formazione professionale", salvo
    quelli  espressamente  mantenuti  allo  Stato  dall'articolo 142.
    Spetta   alla   Conferenza   Statoregioni  la  definizione  degli
    interventi  di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali
    del sistema.
      2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative
    e   politiche   del  lavoro  la  regione  attribuisce,  ai  sensi
    dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990,
    n.  142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in
    materia di formazione professionale.