Art. 144.
                       Trasferimenti alle regioni

      1.  Sono  trasferiti,  in  particolare,  alle regioni, ai sensi
    dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:
        a)  la  formazione  e l'aggiornamento del personale impiegato
    nelle iniziative di formazione professionale;
        b)  le  funzioni  e i compiti attualmente svolti dagli organi
    centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei
    confronti  degli  istituti professionali, trasferiti ai sensi del
    comma  2  del  presente articolo, ivi compresi quelli concernenti
    l'istituzione,  la  vigilanza,  l'indirizzo  e  il finanziamento,
    limitatamente   alle   iniziative   finalizzate  al  rilascio  di
    qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.
      2.  Con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
    proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la
    Conferenza    Statoregioni,    da    emanare   entro   sei   mesi
    dall'approvazione   del   presente   decreto   legislativo,  sono
    individuati  e trasferiti alle regioni gli istituti professionali
    di cui all'articolo 141.
      3.  I  trasferimenti  hanno effetto dal secondo anno scolastico
    successivo  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto
    legislativo,  con  la salvaguardia della prosecuzione negli studi
    degli alunni gia' iscritti nell'anno precedente.
      4.  Per  effetto  dei  trasferimenti di cui alla lettera b) del
    comma   1  del  presente  articolo,  gli  istituti  professionali
    assumono  la  qualifica  di enti regionali. Ad essi si estende il
    regime   di   autonomia  funzionale  spettante  alle  istituzioni
    scolastiche  statali, anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti
    della legge 15 marzo 1997, n. 59.