Art. 145.
                     Modalita' per il trasferimento
    di beni, risorse e personale
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  lettere  b)  ed  e), e
dell'articolo  7,  commi  1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentiti  il  Ministro del
tesoro,   del   bilancio   e   della   programmazione   economica  e,
rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed
il  Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a
trasferire  dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, a
seguito  dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469,  e  dal  Ministero  della pubblica istruzione alle regioni beni,
risorse  finanziarie,  strumentali  e  organizzative, e personale nel
rispetto dei seguenti criteri:
  a)  i  beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto
alle  funzioni  e  ai  compiti in precedenza svolti dal Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  e dal Ministero della pubblica
istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;
  b)  il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed
ausiliario  degli  istituti  professionali di cui all'articolo 144 e'
trasferito alle regioni.
  2.  Il  decreto  di  cui al comma 1 e' adottato entro diciotto mesi
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed
ha   effetto   con   l'entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo 146.