Art. 146.
                        Riordino di strutture
  1.  Ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo
7,  comma  3,  della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni
dalla  adozione  del  decreto  di  cui  all'articolo 145 del presente
decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base
all'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  al  riordino delle strutture ministeriali
interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.