Art. 137 
 
              Disposizione transitoria di coordinamento 
                     con la direttiva 2009/81/CE 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  18  del  codice,  le
disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai contratti
dell'Amministrazione   della   difesa   ricadenti   nell'ambito    di
applicazione della direttiva  2009/81/CE,  nelle  more  dell'adozione
dello specifico regolamento, nei  limiti  di  compatibilita'  con  la
citata direttiva e il relativo decreto legislativo di recepimento. 
 
          Note all'art. 137: 
              Si riporta il testo dell'art.  18  del  citato  decreto
          legislativo n. 163 del 2006: 
                "Art. 18. (Contratti  aggiudicati  in  base  a  norme
          internazionali) - 1. Il presente codice non si  applica  ai
          contratti  pubblici  disciplinati  da   norme   procedurali
          differenti e aggiudicati in base: 
                  a)  ad  un  accordo  internazionale,  concluso   in
          conformita' del trattato, tra l'Italia e uno o  piu'  Paesi
          terzi e  riguardante  forniture  o  lavori  destinati  alla
          realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera  da
          parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati
          alla realizzazione comune o  alla  gestione  comune  di  un
          progetto da parte degli Stati firmatari;  ogni  accordo  e'
          comunicato a cura del Ministero degli  affari  esteri  alla
          Commissione, che puo' consultare il comitato consultivo per
          gli appalti pubblici di cui all'articolo 77 della direttiva
          2004/18/CE del 31 marzo 2004 e di cui all'articolo 68 della
          direttiva 2004/17/CE; 
                  b)  ad  un  accordo  internazionale   concluso   in
          relazione alla presenza di truppe di stanza  e  concernente
          imprese dello Stato italiano o di un Paese terzo; 
                  c) alla particolare procedura di  un'organizzazione
          internazionale. 
              1-bis. In sede di aggiudicazione degli appalti da parte
          degli enti aggiudicatori, gli stessi  applicano  condizioni
          favorevoli quanto quelle che sono concesse dai Paesi  terzi
          agli   operatori   economici   italiani   in   applicazione
          dell'accordo che istituisce l'Organizzazione  mondiale  del
          commercio.". 
              La direttiva 2009/81/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 13  luglio  2009  relativa  al  coordinamento
          delle procedure per l'aggiudicazione di taluni  appalti  di
          lavori, di forniture e di servizi nei settori della  difesa
          e  della   sicurezza   da   parte   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
          delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Testo rilevante  ai
          fini  del  SEE  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea n. L. 216 del 20 agosto 2009.